Il decreto Sostegni ha riscritto le scadenze per la web tax (o digital tax), ossia l’imposta sui servizi digitali introdotta con la legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50) che vede come soggetti passivi, coloro che

  • prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali.

La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. Inizialmente il termine di versamento era previsto per il 16 febbraio dell’anno successivo.

Poi, con riferimento all’imposta dell’anno 2020, è stato spostato al 16 marzo 2021. Ora, il decreto Sostegni, ha sposta la scadenza (a regime) al 16 maggio di ogni anno.

Lo stesso decreto Sostegni ha fatto slittare dal 30 aprile al 30 giugno il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Le regole operative sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 e gli opportuni chiarimenti dati con la Circolare n. 3/E del 23 marzo 2021.

Il versamento della digital tax con il Modello F24

Dunque, entro il 16 maggio 2021, è da versarsi la digtal tax riferita all’anno d’imposta 2020. Il pagamento è fatto con Modello F24 utilizzando i codici tributo e le istruzioni dettate con la Risoluzione n. 14/E del 2021, ossia:

  • “2700” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”
  • “2701” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – INTERESSI”
  • “2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. – SANZIONE”.

I citati codici sono da riportare nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA” (ad esempio 2020).

Digital tax per i non residenti: modalità di versamento con bonifico

Laddove il versamento è eseguito dal rappresentante fiscale in Italia del soggetto passivo non residente, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo stesso, occorre anche tener presente che, nella sezione “CONTRIBUENTE” del modelloF24 dovranno essere compilati anche i seguenti ulteriori campi:

  • “CODICE FISCALE” (riportare il codice fiscale del soggetto passivo)
  • “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (indicare il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito)
  • “codice identificativo” (valorizzare con il codice “72”).

Nel caso in cui invece, il soggetto non residente non disponga in Italia di conto corrente presso sportelli bancari o postali, e non può effettuare il versamento tramite Modello F24, può farlo con bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico:

  • il codice fiscale
  • il codice tributo
  • l’anno di riferimento.

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