Una delle principali novità del nuovo contributo a fondo perduto del decreto Sostegni, rispetto a quello dei decreti precedenti, oltre al fatto che non è legato al codice Ateco dell’attività esercitata, è la modalità in cui può essere goduto.

Infatti, oltre all’accredito diretto in c/c del richiedente, questi può anche sceglierne l’utilizzo in compensazione nel Modello F24. In dettaglio, quindi, a scelta del beneficiario, l’Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
  • oppure riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite Modello F24.

Fondo perduto decreto sostegno: scelta tra accredito in c/c e compensazione in F24

La scelta circa la modalità in cui si intende godere del contributo a fondo perduto è da farsi nella domanda con cui si chiede il beneficio (da presentarsi telematicamente all’Agenzia delle Entrate nella finestra temporale 30 marzo 2021 – 28 maggio 2021).

La decisione è irrevocabile e riguarda l’intero importo del contributo (non è permesso scegliere che una parte sia accreditato in c/c e la restante parte sia utilizzato in compensazione). Ad ogni modo, una volta inviata la domanda, la scelta può essere sempre cambiata fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Regole di utilizzo nel Modello F24 del fondo perduto decreto Sostegni

In caso di scelta per l’utilizzo in compensazione nel Modello F24, occorre attendere che siano istituiti i relativi codici tributi. Inoltre:

  • il modello F24 contenente l’utilizzo del credito dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione
  • non è prevista la cessione del credito a terzi soggetti
  • non si applicano i seguenti limiti:
    • divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro (di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2000)
    • ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (ossia 700.000 euro)
    • ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui al comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro).

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