Parliamo di diffamazione e di offesa generica per capire se questa costituisce reato. In particolare, quando l’offesa è indiretta e volta ad offendere una categoria e non una persona specifica si può parlare di reato?

Diffamazione indiretta

La risposta è no. Non c’è reato di diffamazione se le frasi offensive riguardano una categoria e non un soggetto preciso. Il concetto è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione. Dunque, se si fa parte di un gruppo o categoria di persone e c’è offesa generica non è possibile sporgere denuncia in quanto per poter parlare di diffamazione è necessario che l’identità del soggetto offeso sia determinabile, ossia bisogna essere a conoscenza del nome e cognome del soggetto o avere elementi sufficienti per poterlo individuare.

Quindi non è possibile parlare di reputazione infangata quando questa riguarda un gruppo di persone senza riferimenti particolari, ad esempio gli iscritti a un partito politico.

Ad esempio non è possibile configurare il reato di diffamazione quando l’offesa è rivolta a soggetti appartenenti ad una stessa associazione ma non sono specificati i nomi. La vittima deve essere infatti individuata con nome e cognome, con una qualifica o attraverso alcuni elementi che rendono facilmente individuabile l’identità, oppure l’offesa deve essere rivolta ad un gruppo ristretto di persone. Nel caso di diffamazione in rapporto ad una nozione di onore o decoro collettivo, chi offende può essere querelato ma solo dal rappresentante dell’associazione/gruppo/società, mentre i singoli componenti possono querelare per conto proprio solo in caso di offese riguardanti la loro personale dignità.