La diffamazione su Facebook è un problema reale e sempre più presente ma non in tutti i casi è possibile accertare il danno. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5352/2018), infatti, se non viene accertato l’indirizzo IP del mittente o diffamatore, la condanna non può essere avviata. Vediamo la sentenza oggetto che ha portato a questa decisione.

Senza indirizzo IP non c’è diffamazione

La sentenza fa riferimento alla vicenda di una donna che era stata condannata per aver offeso un sindaco su Facebook.

La signora era stata considerata colpevole per via di un profilo Facebook che riportava il suo nome e cognome e per via di un post su un forum legato ai dipendenti comunali che sembrava riportare all’identità della donna, in quanto all’epoca dei fatti sindacalista. In più non era mai stato accertato l’indirizzo IP di provenienza del messaggio, fattore che ha portato la corte ad accogliere il ricorso della protagonista, che aveva tenuto in considerazione anche il fatto che questa non conoscesse il sindaco e l’attività svolta era diversa rispetto alle pretese richieste dai lavoratori del forum incriminato.

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A far scalpore, in ogni caso, è l’indirizzo IP, il codice numerico che si crea una volta collegati ad internet per individuare il titolare della linea telefonica, come fattore principale per evitare la condanna. Questo sarebbe appartenuto ad un altro sindacalista. Per poter confermare una condanna insomma, è necessario che anche l’indirizzo IP venga accertato per verificare il titolare della linea telefonica. In ogni caso non bisogna avere la convinzione di poter diffamare e offendere le persone a piacimento sui social pensando di farla franca. 

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