Dopo il 730, sta per scadere l’ultimo termine di presentazione della Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). Ci riferiamo al Modello Redditi Persone Fisiche. La data è stabilita (salvo proroghe last minute) al 30 novembre 2023. Il 730, invece, ricordiamo andava presentato entro il 30 settembre 2023, che essendo sabato è passato al 2 ottobre.

Entrambi sono modelli attraverso cui il contribuente dichiara al fisco i propri redditi e tramite i quali sono liquidate le imposte dovute (IRPEF, addizionali, cedolare secca, ecc.). Il 730 non lo possono utilizzare tutti. Ad esempio, non possono utilizzarlo i titolari di partita IVA.

Inoltre non sempre scatta l’obbligo di fare la dichiarazione dei redditi. A ogni modo anche se non c’è obbligo, nulla vieta al contribuente di fare comunque la dichiarazione per far valere oneri detraibili/deducibili e, quindi, maturare un credito d’imposta da poter chiedere a rimborso o da poter utilizzare in compensazione per pagare altri tributi.

Ecco di seguito, quindi, tutti i casi di esenzione dalla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). Esenzioni che possono essere per tipologia di reddito o per limiti di reddito. I titolari di partita IVA devono sempre inviare la dichiarazione, anche se il reddito dell’anno d’imposta è pari a zero.

Dichiarazione redditi 2023, esonero per tipologia di reddito

Non è obbligato a fare la Dichiarazione redditi 2023, chi nell’anno d’imposta 2022, risulta possessore solo dell’immobile adibito a propria abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non scatta laddove il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale per la quale non è dovuta l’IMU.

Ricordiamo che per abitazione principale si intende la casa in cui il contribuente ha la propria residenza e dimora abituale.

Non è altresì obbligato a fare la Dichiarazione redditi 2023, il contribuente che nel 2022 risulta essere stato in una delle seguenti condizioni:

  • detentore solo di reddito da lavoro dipendente o pensione;
  • possessore solo di reddito da lavoro dipendente o pensione più l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (con la stessa regola vista per l’ipotesi di cui sopra per il possesso della sola abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati);
  • possessore solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche).

In questi tre casi elencati l’esonero si applica a condizione che:

  • si è in possesso di una sola CU/2023 (Certificazione Unica riferita all’anno d’imposta 2022) oppure di più CU/2023 provenienti da diversi datori di lavoro purché nell’ultima CU (quindi l’ultimo datore di lavoro) nell’effettuare il conguaglio si è tenuto conto anche delle altre certificazioni uniche;
  • con riferimento all’anno d’imposta 2022, spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Esonero per redditi esenti

Non c’è obbligo di fare la Dichiarazione redditi 2023, laddove, con riferimento all’anno d’imposta 2022, ci si trova in una delle condizioni a seguire:

  • possesso di solo redditi esenti dall’IRPEF (ad esempio, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.);
  • detenzione di soli redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio interessi su BOT;
  • possesso di soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio, reddito derivanti da lavori socialmente utili);
  • percepimento di solo l’assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di redditi, a condizione che la somma sia uguale o inferiore a 8.500 euro;
  • percepimento di soli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, a condizione che tale reddito sia inferiore o uguale a 5.500 euro;
  • percepimento di soli compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 30.658,28 euro.

E, comunque, esonerato dalla dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a euro 10,33.

Dichiarazione redditi 2023, esonero per NO TAX AREA

Infine, scatta esenzione della Dichiarazione redditi 2023, laddove con riferimento all’anno d’imposta 2022, si rientri nella c.

d. NO TAX AREA. Ossia, la soglia di reddito al di sotto della quale c’è esenzione dall’imposizione fiscale.

Nel dettaglio, per l’anno d’imposta 2022, non è obbligato a fare la dichiarazione redditi:

  • chi ha posseduto, nel 2022, solo reddito da lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore a 8.176 euro;
  • chi, con riferimento all’anno d’imposta 2022, possiede solo reddito da pensione più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore a 8.500 euro;
  • coloro che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, risultano possedere solo reddito da pensione più terreni ed abitazione principale e sue pertinenze, a condizione che il reddito da pensione sia uguale o inferiore a 7.500 euro e quello dei terreni uguale o inferiore a 185,92 euro.

In tutti e tre i casi, l’esonero dichiarativo si applica a condizione che, per l’anno d’imposta 2022:

  • il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico;
  • non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Riassumendo…

  • il 30 novembre 2023 scade il termine di presentazione della Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022)
  • ci sono casi di esonero per:
    • limiti di reddito (NO TAX AREA)
    • tipologia di reddito
  • i titolari di partita IVA devono sempre presentare la dichiarazione anche se il reddito da dichiarare è zero.