Non tutte le spese mediche possono essere portare in detrazione. La voce detrazioni spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi modello 730/2019 è una delle più corpose e variegate nel panorama delle detrazioni generali previste dalla normativa (nel 2017 l’Agenzia delle Entrare ne ha registrate per 720 milioni di euro). Spesso il contribuente sostiene durante l’anno onerose spese sanitarie per le quali non spetta il diritto alla detrazione nel quadro E (oneri e spese). Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza.

Detrazione per spese sanitarie

Alle spese mediche presentate in fase di dichiarazione dei redditi è riconosciuta una detrazione pari al 19% con una franchigia di 129,11 euro.

Solo in caso di spese sanitarie portate in deduzione (spese mediche specifiche per persone disabili) vi è la possibilità di ottenere il rimborso del 19% dell’importo senza incorrere nella franchigia. Ma quali sono le spese che possono essere detratte e quali no?  Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, le spese detraibili sono quelle relative a:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica;
  • acquisto di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti;
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le
  • protesi sanitarie).

Altre spese detraibili

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • le prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Casi di esclusione

Spese per cure osteopatiche.

Non essendo l’osteopata riconosciuto dal Ministero della Salute quale professionista sanitario, le fatture da esso rilasciate non sono detraibili.

Ginnastica e palestra. Generalmente esclusa ad eccezione di quando la prestazione ai fini riabilitativi è prescritta da un medico ed effettuata in centri sanitari riconosciuti.

Fisiokinesiterapia, laserterapia, chinesi, kinesi, taping. Generalmente escluse ad eccezione di applicazione su prescrizione di fisiatra o medico specializzato.

Massoterapia. Come per l’osteopata, il massoterapista non è riconosciuto dal Ministero della Salute quale professionista sanitario, pertanto le fatture da esso rilasciate non sono detraibili.

Massaggi. Solo se tali prestazioni sono prescritte da un fisiatra o medico specializzato. In tutti gli altri casi le spese non sono detraibili.

Cure termali. Generalmente sono escluse dalla detrazione, ma possono essere detratte se prescritte da un medico. Sono escluse le spese di viaggio e soggiorno.

Prestazioni chiropratiche.  Come per l’osteopata, il chiropratico non è riconosciuto dal Ministero della Salute quale professionista sanitario, pertanto le fatture da esso rilasciate non sono detraibili.