Il superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, spetta per interventi (c.d. trainanti e trainati) fatti su edifici residenziali e relative pertinenze. In dettaglio, ai fini del beneficio, come si evince anche dalla Circolare n. 24/E del 2020, gli interventi (trainanti e/o trainati) devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati)
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati)
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono, in ogni caso esclusi dal superbonus, i lavori fatti su immobili appartenenti a categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (Abitazioni in ville).

Nel superbonus 110% solo tre pertinenze

In ambito superbonus 110% per la definizione di pertinenza vale quella fiscale (vedi anche Pertinenze ai fini IMU: quali sono e come individuarle), ossia quella secondo cui sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (Tettoie chiuse od aperte), che siano destinate a servizio della casa di abitazione.

Ciò è quanto afferma il MEF nelle FAQ dedicate all’agevolazione in esame. Pertanto, starebbe significando che se, ad esempio, ad un immobile sono legate tre pertinenze, di cui due di categoria catastale C/6 ed una C/7, il superbonus potrà farsi sull’immobile e solo su uno dei due C/6 ed il C/7 (in altri termini uno dei due C/6 è escluso).

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