La manovra di bilancio 2023 è approdata in Parlamento per l’esame di Camera e Senato che dovrà portare alla sua versione definitiva da qui al 31 dicembre 2022.

Il testo, come è adesso, si mostra clemente verso il cittadino prevedendo una serie di definizioni agevolate delle cartelle di pagamento e non solo. In particolare ci riferiamo a:

  • stralcio debiti iscritti a ruolo fino al 2015 di importo fino a 1.000 euro;
  • rottamazione quater (definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022);
  • definizione agevolata avvisi bonari (con sanzione del 3%);
  • definizione agevolata contenzioso tributario (riguardante le liti pendenti tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

Quanto ci apprestiamo a illustrare dovrà trovare, comunque, conferma nel testo definitivo della finanziaria che approderà in Gazzetta Ufficiale.

Definizione agevolata contenzioso tributario

Tra le misure rientra, dunque, la definizione agevolata contenzioso tributario. In sostanza, sarà consentito definire, in maniera agevolata, le controversie tributarie pendenti (quindi, i ricorsi già presentati e non ancora chiusi), anche in Cassazione e a seguito di rinvio.

Deve trattarsi di controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 e in cui è parte in causa l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso deve riguardare atti impositivi, quindi:

  • avvisi di accertamento;
  • atti di irrogazione delle sanzioni;
  • ogni altro atto di imposizione.

Escluse, pertanto, le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.

Quanto si risparmia con la definizione agevolata

Per accedere alla definizione agevolata contenzioso tributario bisognerà presentare apposita domanda (le modalità dovranno essere definite).

L’agevolazione consiste nel fatto che il contribuente che presenta la richiesta potrà chiudere la lite con il fisco pagando solo una certa percentuale del valore della lite stessa.

Ad esempio, se trattasi di ricorso pendente in primo grado (quindi, ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale) la controversia sarà definibile pagando il 90% del valore della controversia stessa. La percentuale scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.

Definizione agevolata contenzioso tributario, le scadenze

Si tenga presente che la definizione agevolata contenzioso tributario si perfezionerà solo a seguito di presentazione di domanda e pagamento del dovuto entro il 30 giugno 2023. Sarà ammesso anche il pagamento rateale nel caso in cui l’importo dovuto a seguito della definizione risulti superiore a 1.000 euro.

In quest’ultimo caso sarà ammesso un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi.
Si tenga altresì presente che laddove non ci siano importi da versare, per il perfezionamento della procedura sarà sufficiente presentare solo la richiesta.