Non piacerà come la cancellazione d’ufficio delle cartelle esattoriali, perché prevede comunque un esborso da parte dei contribuenti, ma anche la rottamazione è un valido provvedimento di aiuto per gli indebitati. Soprattutto questa nuova versione del Governo Meloni. A differenza delle precedenti rottamazioni, la quarta versione è davvero estesa. Riguarda infatti tutti i debiti dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E tra sconti e tagli del debito, con rate che arriveranno al 2027, il vantaggio per i contribuenti è totale. Ma di quanto verranno scontate le cartelle, come si farà ad aderire e come si pagherà il dovuto sono un argomento che va chiarito per i contribuenti.
E niente di meglio c’è se non presentare esempi pratici.
“Buonasera, ho un breve quesito da sottoporvi che credo sia interessante per molti cittadini come me. La nuova rottamazione delle cartelle è praticamente cosa fatta, ma come funziona davvero? Mi riferisco agli importi che dovremo pagare e alle procedure di richiesta e rateizzazioni. Grazie per la vostra eventuale risposta.”

Come funziona la rottamazione delle cartelle 2023

Tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 rientrano nella rottamazione quater. Si tratta delle quarta versione della rottamazione delle cartelle con la quale i debiti dei contribuenti possono essere estinti, con sconti e tagli. Infatti, la rottamazione delle cartelle prevede che questi debiti possano essere saldati a rate e senza  pagare interessi e sanzioni. In pratica, al netto di quelle somme che in genere riguardano l’agente della riscossione. Quindi, il debito con la rottamazione si riduce all’importo originario della tassa evasa, dell’imposta non versata o del corrispettivo da versare per l’infrazione del Codice della Strada. In più è da corrispondere solo il surplus dovuto comunemente per le spese delle procedure esecutive e di notifica della cartella esattoriale. Le rate sono piuttosto lunghe e numerose.
Infatti si arriva a 18 rate, con un piccolo interesse da corrispondere pari al 2%.

Le rate della nuova rottamazione, le date di scadenza e il loro ammontare

La differenza di questa nuova rottamazione rispetto alla precedente è la lunghezza del provvedimento. Arrivando di fatto al 30 giungo 2022, copre un arco temporale vasto che comprende tutte le cartelle davvero sospese a carico del contribuente. Se a questo si aggiunge che quelle fino a 1.000 euro (ma sembra che possa salire a 1.500 euro la soglia per via di un emendamento interno alla maggioranza di Governo), saranno cancellate d’ufficio, parlare di Pace Fiscale non è esercizio azzardato. Il pagamento delle somme dovute come rottamazione delle cartelle può essere effettuato in unica soluzione o fino a 18 rate. La rata unica o la prima rata del piano scade il 31 luglio prossimo. Le successive invece sono a partire dal 30 novembre 2023. Nello specifico chi aderirà alla rottamazione e richiederà tutte e 18 le rate trimestrali previste le dovrà versare seguendo questo calendario:
  • 31 luglio 2023;
  • 30 novembre 2023;
  • 28 febbraio 2024;
  • 31 maggio 2024;
  • 31 luglio 2024;
  • 30 novembre 2024;
  • 28 febbraio 2025;
  • 31 maggio 2025;
  • 31 luglio 2025;
  • 30 novembre 2025;
  • 28 febbraio 2026;
  • 31 maggio 2026;
  • 31 luglio 2026;
  • 30 novembre 2026;
  • 28 febbraio 2027;
  • 31 maggio 2027;
  • 31 luglio 2027;
  • 30 novembre 2027.
Le prime due rate di questo piano devono comprendere il 20% totale del debito maturato e calcolato al netto della sanatoria. Pertanto prime due rate pari al 10% del debito complessivamente calcolato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione con l’accettazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata delle pendenze da parte del contribuente. Le restanti rate saranno tutte di pari importo e rappresenteranno ognuna il 5% del debito complessivo.

Come presentare domanda di definizione agevolata delle cartelle esattoriali

Al momento non essendo ancora ufficiale il provvedimento (la Legge di Bilancio deve ancora essere approvata), non si può presentare domanda. Ma sembra certo che l’istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle andrà inoltrata entro il 30 aprile 2023. Ed entro 60 giorni l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrebbe rispondere al contribuente accettando o rifiutando l’istanza.

Nel primo caso verrà indirizzato al richiedete il piano di dilazione e il totale dei debiti da saldare sulle cartelle tra il 2000 ed il 2022, al netto di quelle cancellate d’ufficio fino a 1.000 euro se affidate all’agente della riscossione entro il 2015. La domanda sarà telematica e dovrebbe riprendere in pieno il meccanismo utilizzato per le precedenti rottamazioni. Quindi istanza on line per il tramite del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Alcuni esempi pratici della nuova sanatoria delle cartelle

La sanatoria delle cartelle, sia con la rottamazione che con la cancellazione d’ufficio è prevista dalla Legge di Bilancio che il 21 novembre il Consiglio dei Ministri ha licenziato positivamente (Articoli 45 e 46 della Legge). Adesso è partito l’iter approvativo vero e proprio, con il passaggio alla Corte dei Conti, la “gita” a Bruxelles e le letture delle Camere dove gli emendamenti saranno tantissimi come al solito. A esclusione dei pagamenti IVA evasi, del recupero di aiuti di Stato indebitamente percepiti, dei debiti maturati per sentenze della Corte dei Conti o per condanne penali, tutti gli altri debiti di un contribuente rientrano a pieno titolo nella sanatoria con rottamazione. Un debito iniziale di 20.000 euro viene tagliato di un buon 20/30% per via della cancellazione delle somme dovute a titolo di interessi di mora e spese di notifica ed esecuzione forzata dell’agente della riscossione. Si arriva quindi a 14.000 euro compresi gli interessi del 2% per il piano rateale da 18 rate. Ipotizzando quindi in 14.000 il debito residuo, le prime due rate saranno da 1.400 euro cadauna. Le restanti 16 rate tutte di uguale importo saranno pari a 700 euro l’una. Il pagamento come in passato andrà effettuato con domiciliazione bancaria o con i bollettini precompilati da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, pagabili alle Poste, in banca o presso gli sportelli dell’agente della riscossione.