La rottamazione-quater può riguardare anche debiti per i quali il contribuente ha una causa in corso con il Fisco; dunque, come già avvenuto per le precedenti rottamazioni, è possibile chiudere la causa tributaria presentando istanza di adesione alla rottamazione-quater, entro le scadenze previste. Una volta effettuati i pagamenti previsti, il giudizio ossia il contenzioso si estingue.

Detto ciò, vediamo nel dettaglio quali sono gli effetti della rottamazione-quater sulle cause in corso con il Fisco.

La rottamazione-quater

Questa volta la rottamazione delle cartelle coprirà un orizzonte temporale più ampio.

Infatti, potranno essere oggetto di sanatoria i singoli debiti  affidati all’Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, tra il 1° gennaio del 2000 e il 30 giugno del 2022. Dunque, sono coperti circa 22 anni di cartelle esattoriali, anche se in molti casi si tratta di debiti già prescritti rispetto ai quali oramai il contribuente non deve pagare più nulla.

Possono essere rottamati anche gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS. Se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

L’adesione alla rottamazione-quater e gli effetti sulle cause in corso con il Fisco

La presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-quater, comporta una serie di effetti a cascata.

In particolare, presentata l’istanza di adesione si attiverà:

  • il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data di presentazione dell’istanza di adesione;
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive (vedi pignoramenti) nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • la situazione di regolarità del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi ex art-28-ter del DPR 602/73, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art.48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f);
  • ecc.

Come detto in premessa, la presentazione dell’istanza produce degli effetti anche sui contenziosi in corso.

In particolare, nell’istanza, il contribuente deve:

  • indicare  l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i debiti da rottamare;
  • assumere l’impegno a rinunciare agli stessi.

Tali contenziosi sono sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione di adesione alla rottamazione. Successivamente, il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione.

Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Dunque, chi aderisce alla rottamazione-quater ha una serie di vantaggi sui contenziosi in corso con l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate-riscossione.