L’IMU colpisce il possesso di immobili. Per possesso si intende la proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). Il tributo è pagato non solo su immobili posseduti nella sfera privata. L’imposta, infatti, è pagata anche sugli immobili dei titolari di partita IVA e utilizzati per l’esercizio della propria attività (c.d. immobili strumentali). A ogni modo, in questo secondo caso entra in campo la deduzione IMU dal reddito dell’attività.

Quindi, ad esempio l’IMU pagata dall’impresa per l’immobile in cui questa svolge la propria attività è deducibile nella dichiarazione dei redditi dell’impresa stessa.

Così come l’IMU pagata dall’avvocato sull’immobile in cui questi svolge la sua attività professionale è deducibile nella sua dichiarazione dei redditi.

Vale il principio di cassa

La deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali avviene in base al principio di cassa dettato dall’art. 99 del TUIR, secondo cui:

Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Ne consegue che l’IMU si deduce nella dichiarazione redditi riferita all’anno d’imposta in cui è stata pagata. Questo significa che nel Modello Redditi/2023 (anno d’imposta 2022) si deduce l’IMU pagata nel 2022. Il principio vale anche nel caso in cui, ad esempio, nel 2022 si è pagata (con ravvedimento) l’IMU di competenza del 2021.

La deduzione IMU immobili strumentali: misure diverse per anni diversi

La deducibilità dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è stata oggetto di continue modifiche negli anni. Si è passati da una deducibilità al 50% fino ad arrivare alla deducibilità integrale. In dettaglio, queste le misure della deduzione ammessa negli anni:

  • 30% per l’IMU pagata dal periodo d’imposta 2014 al periodo d’imposta 2018;
  • 50% per l’IMU pagata nel 2019;
  • 60% per l’IMU versata nel 2020 e 2021;
  •  per l’IMU versata dal periodo d’imposta 2022.

Le menzionate misure di deduzione interessano non solo l’IMU ma anche:

  • l’IMI (Imposta municipale immobiliare – Provincia autonoma di Bolzano);
  • l’IMIS (Imposta Immobiliare Semplice – Provincia autonoma di Trento);
  • l’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma – Friuli Venezia Giulia).

Riassumendo…

  • l’IMU pagata sugli immobili strumentali da parte di imprese e lavoratori autonomi è deducibile dal reddito della loro attività
  • la deduzione IMU immobili strumentali avviene per cassa (nel Modello Redditi/2023 si deduce l’IMU “pagata” nel 2022)
  • la deduzione IMU immobili strumentali è diversa a seconda dell’anno in cui è pagata (è 100% per quella versata a partire dal 2022)
  • le stesse regole valide per la deducibilità IMU immobili strumentali vale anche per l’IMI, l’IMIS e la nuova ILIA.