Le previsioni di favore sui controlli effettuati dall’Agenzia delle entrate rispetto al 730 precompilato presentato direttamente dal contribuente si applicheranno anche alle dichiarazioni che sono inviate al Fisco tramite Caf o altri intermediari abilitati.

A prevedere tale novità è il nuovo decreto semplificazioni che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

I controlli sul 730. Le regole attuali

I controlli sul 730 precompilato sono disciplinati dall’art.5 del D.Lgs 175/2014.

Ad oggi, se il contribuente invia direttamente o tramite il proprio datore di lavoro il 730 precompilato  con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta rispetto ai dati precaricati dal Fisco:

  • l’esclusione dai controlli formali opera comunque per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi (spese sanitarie, universitarie, ristrutturazione edilizia, assicurazioni ecc) indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;
  • con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

Se non sono apportate modiche alcune, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi (spese sanitarie, universitarie, funebri, ecc).

Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Se la dichiarazione è inviata tramite Caf o altro intermediario quale può essere il commercialista, il controllo formale  e’ effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

Ciò vale anche:

  • con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi,
  • indicati nella dichiarazione precompilata.

Fermo restando che rimane a carico del contribuente: il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi in caso di violazioni; il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Cosa cambia con il decreto semplificazioni?

Il nuovo decreto semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei ministri modifica il regime dei controlli sul 730 precompilato inviato tramite Caf o altri intermediari.

In particolare, le regole sui controlli saranno uguali sia se il 730 è presentato direttamente dal contribuente sia se l’invio è effettuato tramite intermediari.

Dunque:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata rispetto ai dati precaricati dal Fisco, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

In caso di 730 precompilato inviato senza modifiche, non si effettuerà il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Dunque le regole diventano uniche sia per i contribuenti che per i Caf e gli altri intermediari.

I controlli preventivi sono confermati e possono scattare sia per le dichiarazioni inviate direttamente sia per quelle inviate tramite Caf.

Ad ogni modo, il Caf e gli altri intermediari sono sempre chiamati ad apporre il visto di conformità sul 730. Sia ordinario che precompilato.