Le istruzioni di compilazione del 730 precompilato recepiscono le novità introdotte dal D.L. 146/2021. c.d. decreto fiscale,  in materia di controlli sul 730 in caso di invio diretto della dichiarazione con modifiche ai dati precaricati dall’Agenzia delle entrate. Si pensi alle spese di istruzione, sanitarie, funebri, di recupero del patrimonio edilizio su edifici condominiali ecc.

Ecco cosa cambia già da quest’anno.

Controlli sul 730, cos’è cambiato con il decreto fiscale?

Con il D.L. fiscale, il legislatore ha limitato le conseguenze negative legate alla modifica dei dati di spesa inseriti dall’Agenzia delle entrate nel 730 precompilato.

Nello specifico, in caso di invio diretto o tramite sostituto d’imposta del 730 precompilato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta rispetto ai dati precaricati:

  • l’esclusione dai controlli formali opera comunque per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi (spese sanitarie, universitarie, ristrutturazione edilizia, assicurazioni ecc) indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati;
  • con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.

Dunque, in caso di invio diretto del 730 o tramite sostituto d’imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,  i controlli saranno più mirati e non si applicheranno a tutte le spese precaricate dall’Agenzia delle entrate.

Le istruzioni di compilazione recepiscono le novità del D.L. fiscale

Le istruzioni di compilazione del 730 precompilato recepiscono le novità introdotte dal decreto fiscale.

Infatti, nelle istruzioni di compilazione del 730/2022, è specificato che se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

  • senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

In tal modo, anche le istruzioni di compilazione sono allineate alle novità di cui al D.

L. fiscale.