Chi non ha beni intestati ed è nullatenente è difficilmente attaccabile dai creditori. Le azioni di pignoramento mobiliare e immobiliare, infatti, si bloccano quando viene accertato che un debitore non ha nulla a sé intestato. Come agire allora se non ci sono beni aggredibili per soddisfare i crediti?

Occorre andare a fondo con le indagini nei confronti del debitore. Essere nullatenenti, infatti, non significa mettersi completamente al riparo dalle azioni di pignoramento. Capita spesso che il debitore prima incappare in azioni di pignoramento dei beni intesti tutto a parenti, amici o prestanomi tali che il suo nominativo non compaia nei registri immobiliari o degli autoveicoli (PRA).

Caso tipico è l’alienazione di immobili alla moglie o ai figli. Ebbene, forse non tutti sanno, che questi contratti possono essere revocati se avvenuti fino a 5 anni prima. In pratica, se si dimostra che il nullatenente è debitore e ha alienato i propri beni per evitare le grinfie dell’ufficiale giudiziario, i contratti possono essere annullati e il debitore potrà rivalersi sul bene pignorandolo. L’azione revocatoria non è manco richiesta se l’immobile viene alienato (venduto o donato)  nell’arco di un anno.

Il certificato storico degli immobili

La visura ipotecaria presso la conservatoria dei beni immobiliari permetterà inoltre di ricostruire tutti i passaggi di proprietà e di visualizzare le quote di beni (fabbricati, terreni, immobili, ecc.) in possesso o possedute dal debitore. Sarà così più facile accertarsi della reale consistenza dei beni posseduti e da quale momento è diventato nullatenente. Se poi il nullatenente è sposato e in comunione dei beni, sarà pià facile aggredire il patrimonio poiché la legge prevede che il 50% dei beni intestati alla moglie o al marito siano anche di proprietà del debitore, benchè non compaia nei registri immobiliari. Il pignoramento, in questi casi, riguarderà solo il 50% del valore dell’immobile di proprietà.

Beni all’estero

Per sapere se il nullatenente ha beni all’estro (immobili e conti correnti), sarà sufficiente visualizzare le dichiarazioni dei redditi.

Dal 2012 è infatti obbligatorio inserire tali informazioni in dichiarazione dei redditi e l’Agenzia delle Entrate potrà riscontrare d’ufficio la veridicità delle informazioni in base alle attività di libero scambio di informazioni fiscali con i paesi white list. Anche in questo caso, una volta individuati i cespiti aggredibili, si potrà procedere al pignoramento. Per i conti correnti all’estero, sarà sufficiente chiedere al Tribunale, dopo aver notificato l’atto di precetto, l’autorizzazione a consultare l’anagrafe dei rapporti bancari (comprese le carte prepagate) per individuare il conto aggredibile.

Nullatenente in affitto

Se il debitore vive in affitto è possibile richiedere un pignoramento mobiliare poiché tutto ciò che è contenuto nell’appartamento si presume sia di sua proprietà. A meno che si riesca a dimostrare il contrario, cioè che l’inquilino abbia ricevuto in affitto dal proprietario l’immobile già arredato (con tanto di inventario e prove di acquisto), i beni mobili contenuti all’interno possono essere pignorati.

La rivalsa sui beni in eredità

Uno degli aspetti più controversi riguarda l’eredità. Se il debitore riceve in eredità beni mobili o immobili dovrà prima saldare i debiti coi creditori. Capita spesso, però, che il debitore rinunci all’eredità proprio per evitare di incorrere nelle tenaglie dei creditori che non aspettano altro. La legge consente di impugnare questo atto se si dimostra che il debitore ha agito per non farsi pignorare i beni e quindi per lasciare i creditori a bocca asciutta. In questo caso sarà il giudice a stabilire se il diritto alla rinuncia all’eredità è stato esercitato correttamente o meno. Il debito in ogni caso non si prescrive se ogni 5 anni viene intimato al debitore di pagare con diffida formale.