Il pignoramento di un’auto intestata a terzi è possibile. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la numero 26327 del 17 ottobre 2019, che non mancherà di far discutere e sollevare polemiche. In pratica, da oggi, un veicolo (auto, moto, camion, ecc)  intestati a persone diverse dal debitore possono essere pignorate dall’ufficiale giudiziario se rientrano nella sua disponibilità.

Secondo i supremi giudici, la ragione sta nel fatto che gli autoveicoli sono beni mobili, come fossero un televisore piuttosto che un cellulare o un computer e vale il principio per cui il proprietario è colui che ne ha la disponibilità, cioè il possesso.

A niente vale il fatto che il veicolo sia intestato ad altra persona secondo i registri del PRA. Questo, in sintesi, è il motivo per il quale se l’ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento dei beni presso il debitore trova un’automobile custodita in garage può procedere al pignoramento della stessa indipendentemente dal fatto che sia intestata a lui a ad altri.

Il pignoramento dei veicoli intestati ad altre persone

A questo punto, se il debitore che si attende la visita dell’ufficiale giudiziario detiene presso la propria abitazione beni mobili appartenenti a parenti ad altre persone è bene che li faccia sparire poiché potranno essere pignorati e messi all’asta senza batter ciglio. Da questo momento, quindi, in mancanza di un intervento legislativo che faccia chiarezza in materia, bisognerà prestare attenzione se facendo visita ad amici o parenti che abbiano pendenze col fisco o con altri creditori si parcheggia la propria auto in giardino o in garage. Da oggi i giudici conferiscono infatti ampi poteri di pignoramento sui beni mobili lasciando intendere che il pubblico registro automobilistico non vale più nulla.

Il pignoramento dell’auto online

Benchè bisognerà vedere fino a che punto sarà messa in pratica questa decisione della Corte di Cassazione, è bene sapere che il pignoramento può avvenire anche d’ufficio, cioè senza che l’ufficiale giudiziario si rechi sul posto dove è custodito il veicolo.

Oltre alla modalità di pignoramento tradizionale, vi è infatti anche quella telematica, cioè tramite accesso al PRA. In pratica, il creditore, una volta ottenuta l’autorizzazione del giudice, verifica se vi sono veicoli intestati al debitore e, nel caso, chiede all’ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento tramite comunicazione allo stesso PRA. In questo caso, però, il creditore potrebbe non entrare realmente in possesso del veicolo su cui rivalersi e il debitore potrebbe non venire a conoscenza del pignoramento se risulta irreperibile all’indirizzo di residenza o non riceve le notifiche del tribunale.

Per i giudici, il possesso dell’auto vale il titolo

Ma torniamo al pignoramento del veicolo intestato a terzi ma nella presunta disponibilità del debitore. Secondo i giudici, la registrazione o trascrizione della vendita dell’auto al PRA non rappresenta requisito di validità ed efficacia del trasferimento stesso. L’auto potrebbe essere stata acquistata da una società, una ditta o una persona che nemmeno ha la patente e poi data a disposizione di terzi. I casi sono frequenti. Quindi chi si proclama proprietario deve poter dimostrare sempre che il veicolo è suo, altrimenti per i giudici “il possesso vale il titolo” e nulla conta quanto riportato dal pubblico registro automobilistico.  Per comprendere meglio la novità, è bene precisare che detto principio vale anche per le multe ed è forse più noto al cittadino. Le contravvenzioni al codice della strada, ad esempio, sono a carico di chi commette l’infrazione ed eventuale sottrazione di punti alla patente di guida saranno fatte a carico del guidatore, non del proprietario. Solo in caso di impossibilità a contestare immediatamente l’infrazione, l’agente accertatore invierà la sanzione al proprietario del veicolo in base alle risultanze del PRA.

Sarà poi quest’ultimo a intervenire segnalando chi era alla guida al momento dell’infrazione permettendo quindi di individuare con esattezza il responsabile.