Dopo la separazione consensuale l’ex moglie ci ripensa e, in vista del divorzio, chiede il mantenimento? E’ legittimo? Gli accordi in sede consensuale sono irrevocabili?

Divorzio e assegno di mantenimento: l’ex moglie può pretendere più soldi?

La Cassazione ha chiarito a più riprese che gli accordi presi in fase di separazione consensuale non sono vincolanti nel procedimento di divorzio che segue. Questo vale sia per l’assegno di mantenimento che per l’assegnazione della casa familiare. Quindi riassumendo e schematizzando:

    • dopo la separazione consensuale (e prima del divorzio), a seguito dell’omologazione dell’accordo da parte del giudice, la moglie non può chiedere una modifica delle condizioni di separazione;
    • con il divorzio, la moglie può revocare il consenso prestato con la separazione e chiedere cose non incluse nei precedenti accordi (fino al divorzio consensuale: dopo non c’è più modo o tempo di revocare il consenso perché la rinuncia diviene definitiva);
Attenzione però: la revoca degli accordi della separazione da parte della moglie non implica in automatico il diritto al mantenimento.
Spetta, infatti, sempre al giudice verificare la sussistenza dei requisiti. In particolare non deve esserci addebito della separazione e deve essere riscontrato reddito insufficiente a garantire l’autonomia economica. Inoltre l’ex moglie non ha diritto al mantenimento se convive in modo stabile con altra persona. Se ha più di 40 anni o non è in condizioni di salute tali da poter lavorare (oppure se riesce a dimostrare di essersi impegnata senza risultato a cercare un’occupazione) avrà diritto al mantenimento;

In ogni caso il mantenimento spetta di diritto sempre quando la moglie, d’accordo col marito, per molti anni si è occupata in prima persona della casa e dei figli facendo la casalinga e rinunciando quindi alla carriera.

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