Via libera all’accesso al conto corrente del coniuge in via di separazione o divorzio. Il fisco d’ora in poi dovrà concedere al ricorrente la possibilità di accedere all’anagrafe tributaria dell’ex coniuge senza l’assenso preliminare del giudice civile. A stabilirlo è il Consiglio di Stato con le sentenze 5345 e 5347.

Secondo i supremi giudici romani, il diritto di accesso agli atti amministrativi (legge n. 241 del 1990) è estensibile anche alle banche dati del fisco e in particolare all’anagrafe tributaria al fine di poter determinare con esattezza, nell’ambito del processo civile, l’ammontare dell’assegno di mantenimento da corrispondere all’ex coniuge.

Ciò non potrà avvenire però in segreto e la controparte sarà informata, ma non potrà opporsi.

Cosa dice il Consiglio di Stato

In effetti, in fase di separazione giudiziale, per determinare l’importo dell’assegno divorzile o di mantenimento, è necessario che il giudice abbia piena cognizione, non solo del livello di reddito dei due coniugi, ma anche dei valori patrimoniali, mobiliari e immobiliari della coppia in via di separazione. In questo senso con le sentenze di cui sopra, il Consiglio di Stato non conferisce al giudice civile maggiori poteri di indagine, peraltro già previsti dall’articolo 210 del codice di procedura civile, ma conferma che i coniugi in via di separazione possono accedere liberamente ai dati fiscali e contabili di ciascuno di essi qualora sia in corso un procedimento di separazione o divorzio, senza l’autorizzazione preventiva del giudice civile.

Accesso libero al conto corrente dell’ex

In altre parole, la ex moglie che chiede l’assegno di mantenimento, ad esempio, con l’istanza di separazione dal marito alla mano, potrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per accedere alle banche dati fiscali e acquisire eventuali informazioni patrimoniali più o meno nascoste da mettere in conto per chiedere e determinare l’ammontare esatto dell’assegno di mantenimento.

Questo perché non è solo il reddito da lavoro che incide sul tenore di vita della coppia durante il matrimonio, ma anche (e talvolta soprattutto) la rendita derivante da immobili o capitali che potrebbero produrre maggior reddito. Ciò assume maggiore rilevanza se in famiglia sono presenti figli minori e da mantenere. Pertanto, d’ora in avanti, il fisco sarà obbligato a consentire l’accesso agli atti ai coniugi che promuovono il procedimento di separazione, consensualmente o giudizialmente.

L’Agenzia delle Entrate non potrà opporsi

Del resto, oggi come oggi, chi meglio dell’Agenzia delle Entrate può disporre di migliori informazioni sullo stato patrimoniale di un cittadino italiano. Da quando, poi, l’anagrafe tributaria è stata arricchita anche con i dati dei rapporti bancari, nulla più può sfuggire all’occhio indiscreto del fisco e, di conseguenza, anche di chi va a caccia di tesori o beni nascosti. Finora l’accesso ai dati fiscali è riservato solo all’Agenzia delle Entrate in ambito fiscale e per la lotta all’evasione, oltre che all’autorità giudiziaria. Ma da oggi anche i coniugi che si separano e intendono utilizzare ogni mezzo per determinare l’importo dell’assegno di mantenimento, potranno liberamente accedervi.