Per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, la Commissione europea, con la Decisione n. 491 del 3 aprile 2020, ha stabilito l’applicazione dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della emergenza sanitaria del coronavirus.

L’emergenza sanitaria è tuttora in corso e, per tale motivo, la commissione europea ha deciso di prolungare le stesse agevolazioni, che altrimenti sarebbero scadute il 31 dicembre 2021. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Esenzione da Iva e dazi prolungata fino al 30 giugno 2022

La Decisione n.

491 del 3 aprile 2020 non è stata formulata come una vera e propria proroga. Ad ogni modo, vengono riproposte i medesimi ambito di applicazione (soggettivo ed oggettivo) e dispone l’efficacia delle stesse misure di esenzione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

L’efficacia di questa decisione ha effetto su tutti gli stati membri, Italia inclusa.

Ciò premesso, la circolare N. 46 / 2021 dell’Agenzia delle dogane accoglie la decisone della Commissione Europea e rammenta che gli Enti/Organizzazioni che intendono effettuare presso gli uffici dell’ADM operazioni ricadenti nell’ambito di applicazione in oggetto, dovranno attenersi ai precedenti documenti di prassi, in particolare alle circolari n. 43/2020 e n. 15/2021 e alla determinazione direttoriale n. 262063/2020.

 

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