L’art. 124 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), stabilisce che, con decorrenza 19 maggio 2020, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale sono assoggettate ad aliquota IVA del 5% (comma 1). Tuttavia, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria legato all’epidemia Covid-19, per le cessioni degli stessi beni su menzionati effettuate fino al 31 dicembre 2020, si applica l’esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (comma 2). Tale esenzione si applica anche alle importazioni.

Lo stesso art. 124 del decreto Rilancio, indica tassativamente quali sono i beni la cui cessione è soggetta alle predette disposizioni.

Nel dettaglio si tratta di: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Le mascherine generiche non sono indicate

Vi era dubbio se le anzidette regole si applicassero anche alle cessioni di mascherine “generiche”. A risolvere la questione ci ha pensato l’Agenzia delle dogane, nella Circolare n. 12/E del 2020, in cui viene evidenziato che nel suddetto elenco dei beni indicato dall’art. 124 sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”.

Le mascherine generiche (o filtranti), fanno notare le Dogane, “non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa. Peraltro, si rileva che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020”.