Con il Dpcm del 3 novembre il Governo ha diviso l’Italia in tre aree, attribuendo un colore specifico ad ogni regione. Così l’Esecutivo, in accordo con il ministero della Salute, ha definito tre zone di rischio, ovvero rosse, arancioni e gialle. In ognuna di queste vigono delle misure anti-Covid precise, che possono essere più o meno stringenti a seconda del livello di allerta in quel preciso territorio.

Il passaggio dalla zona arancione a quella gialla, nello specifico, comparta un allentamento delle restrizioni: dagli spostamenti alla possibilità di riaprire i negozi al pubblico, di seguito proveremo a fare il punto su quelle che sono le principali novità.

Pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive: in zona gialla riaprono bar e ristoranti

Una delle principali novità, conseguente al passaggio di una regione da zona arancione a gialla, è sicuramente quella relativa alla riapertura dei pubblici esercizi. In quest’area, infatti, non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili e anche i ristoranti e le altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie e gelaterie) possono aprire permettendo il consumo all’interno dalle 5:00 alle 18:00. In zona arancione, invece, è consentito solo il servizio di asporto entro le 22:00 e la consegna a domicilio, questa senza limiti d’orario.

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, ovvero dopo le 18:00, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti d’asporto (che rimane consentito oltre la chiusura) e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti, in ogni luogo e momento della giornata, né gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Possono restare aperti oltre le ore 18:00 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade (autogrill), negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, proprio come avveniva già in zona arancione.

Un discorso a parte, invece, va fatto per le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: la loro sospensione infatti include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto a quella principale.

I centro commerciali restano invece chiusi anche in zona gialla, sia nelle giornate festive e, ad accezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole che si trovano al loro inverno.

Le attività di vendita al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, in ogni caso, il distanziamento sociale di almeno un metro e l’ingresso in modo dilazionato, così da impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali, ed è anche obbligatorio l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento.

Cerimonie, eventi e riunioni private: cosa cambia in zona gialla

Tutti gli eventi di carattere locale e prevalentemente commerciale (come sagre, mercatini di Natale etc.), se realizzati fuori dell’ordinaria attività commerciale stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietati.

Le funzioni religiose (come matrimoni e battesimi) con la partecipazione di persone si possono svolgere, tenendo conto di quanto stabilito dai protocolli sottoscritti dal Governo, ovvero rispettando le distanze di sicurezza e l’uso obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi o laddove non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza. Lo stesso vale per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, anch’esse consentite ma in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Rimangono vietati anche gli eventi di tipo culturale e artistico che implicano la presenza di pubblico o possono creare assembramenti: musei, sale cinema e teatri continuano pertanto ad essere chiusi anche in zona gialla.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sport e attività motoria: cosa è consentivo e cosa è vietato

Gli eventi e competizioni in ambito sportivo di carattere amatoriale continuano a non essere consentiti in zona gialla se le competizioni riguardano attività connesse agli sport di contatto. È anche vietata la presenza di pubblico a tali eventi.

Il passaggio dalla zona arancione a gialla non permette inoltre alle palestre e ai centri sportivi di aprire, difatti, come specificato sul sito del Governo: “le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP”.

Rimane consentita, tuttavia, l’attività sportiva all’aperto e nel rispetto delle distanze di sicurezza (mentre rimane anche in questo caso fermo il divieto di praticare qualsiasi tipo di sport di contatto a livello amatoriale).

Lavoro, Pubblica Amministrazione e concorsi pubblici in zona gialla

In zona gialla le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico della PA devono essere prioritariamente garantite con modalità telematica o, comunque, tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (per esempio tramite appuntamento telefonico o assistenza virtuale).

Nei casi in cui il servizio non possa essere reso se non in presenza, gli accessi agli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali.

Anche nel settore privato è consigliato il ricorso allo smart working ma, qualora questo non fosse possibile, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi è obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale. 

Infine, per quanto riguarda i concorsi pubblici, nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione. In caso di convocazioni urgenti, le stesse dovranno comunque svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, e imporre l’uso di dispositivi di protezione individuale e il distanziamento sociale tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono, scaglionando preferibilmente le prove nel tempo in modo da non creare assembramenti.

Scuole e Università: quando scatta la didattica a distanza in zona gialla

Per le scuole di grado superiore in zona gialla è ancora attiva la didattica a distanza nel 100% dei casi, mentre resta in presenza infanzia, primaria, secondaria primo grado. Per quanto riguarda le Università, invece, le attività formative e curriculari continuano a svolgersi a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza. I singoli atenei, in ogni caso, possono predisporre un programma diverso per le attività didattiche o curriculari, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Possono essere svolti in presenza tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni, mentre le sessioni d’esame e le sedute di laurea potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021”. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

Da zona arancione a gialla, via libera agli spostamenti: cosa cambia

Un’altra novità importante che implica il passaggio da zona arancione a gialla riguarda gli spostamenti, mentre nel primo caso non è consentito lasciare il proprio Comune (anche se si può uscire rispettando gli orari di coprifuoco) nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento, anche da un comune all’altro. Nelle ore del coprifuoco, ovvero dalle 22 alle 5 del mattino, rimangono comunque vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Va ricordato, inoltre, che in zona gialla chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrare.

Per quanto riguarda il raggiungimento delle seconde case (al mare, in montagna o altrove), se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla è consentito lo spostamento. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e, comunque, secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è invece consentito, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione.

Passeggiare, praticare attività motoria, uscire di casa per andare in chiesa o per raggiungere luoghi finalizzati alla fruizione di uno specifico servizio (negozi, spesa, ristoranti e bar), così come la sosta in parchi e giardini pubblici, sarà sempre consentito nel rispetto degli orari del coprifuoco vigente, salvo diversa disposizione da parte del sindacato, che ha la facoltà di chiudere specifiche zone o di limitare il traffico in determinate vie e/o orari.

Infine, per gli spostamenti in macchina, l’utilizzo della mascherina non è obbligatorio per le persone conviventi, mentre tutti gli altri valgono le seguenti regole, ossia: la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori e l’obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.