Il decreto Rilancio (art. 124), ha stabilito che sono soggette all’aliquota IVA del 5% le cessioni di alcuni dispositivi necessari per fronteggiare l’epidemia Covid-19, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 dello stesso art. 124 prevede, poi, per detti beni un regime di esenzione totale IVA fino al 31 dicembre 2020.

Le suddette agevolazioni si applicano esclusivamente ai beni elencati dal comma 1 dell’art. 124, tra cui vi rientrano anche le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3.

La definizione di mascherine chirurgiche ed Ffp2/Ffp3

In merito, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E del 2020  (contenente chiarimenti sull’IVA al 5% per i dispositivi antic Covid-19) ha precisato che l’ambito applicativo dell’agevolazione IVA, soffermandosi su requisiti tecnici che le mascherine devono rispettare per potervi rientrare.

In primis, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che

“La formulazione e la finalità della norma consentono di ritenere che solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 rientrino nell’ambito applicativo delle agevolazioni IVA in commento”.

Le mascherine chirurgiche sono da considerarsi “Dispositivi medici” la cui funzione è evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi.

Le mascherine Ffp2 e Ffp3, dette anche “facciali filtranti”, rientrano nei DPI (Dispositivi di protezione individuali) di cui al d. lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, che sono utilizzati per proteggere chi le indossa dagli agenti esterni, quali goccioline di saliva.

Mascherine anti Covid-19: i requisiti per l’IVA agevolata

L’Agenzia delle Entrate, evidenzia, poi che secondo il Ministero della salute, per essere considerate sicure:

  • le mascherine chirurgiche devono essere prodotte rispettando la norma tecnica UNI EN 14683:2019
  • mentre quelle Ffp2 e Ffp3 devono rispettare le norme tecniche armonizzate UNI EN 149:2009.

Ogni mascherina in commercio che non rispetta i citati requisiti non può considerarsi “chirurgica” (dispositivo medico) o dispositivo di protezione individuale (per quelle Ffp2 ed Ffp3).

Di conseguenza, conclude l’Amministrazione, tutte quelle mascherine che non rispettano i citati requisiti, come ad esempio quelle in tessuto prodotte per uso igienico ma non sanitario, non potranno godere dell’IVA al 5% (o dell’esenzione IVA).

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