Per ricevere il contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio occorreva presentare apposita istanza.

Per i contributi a fondo perduto previsti dai successivi decreti (Agosto, Ristori, Ristori-bis, ecc.) non era necessario ripresentare domanda in quanto, se c’erano i requisiti, l’accredito del benefico era automatico per chi avesse già presentato istanza per il precedente contributo.

La sanzione per l’indebito contributo a fondo perduto

Dopo aver ricevuto il beneficio, l’Agenzia delle Entrate, effettua i dovuti controlli e se da essi è emerso che e il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, la stessa Amministrazione finanziaria procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del D.

Lgs. n. 471 del 1997, ossia

  • nella misura minima del 100% e massima del 200% (è esclusa la possibilità di definizione agevolata).

La restituzione spontanea del contributo a fondo perduto

Ad ogni modo, chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare spontaneamente l’indebita percezione, restituendo il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso.

Il versamento è fatto con il Modello F24 ELIDE (senza possibilità di compensazione) utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 37/E del 2020, ossia:

  • 8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE
  • 8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI
  • 8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE

La restituzione del contributo a fondo perduto ricevuto per errore

Potrebbe essere accaduto che, per errore dell’Agenzia delle Entrate, il contributo a fondo perduto successivo a quello di cui al decreto Rilancio, sia stato accreditato in maniera automatica al contribuente anche laddove questi non ne avesse i requisiti per goderne.

In tal caso, poiché l’errore non è dipeso dal contribuente stesso, questi, a parere nostro, dovrebbe limitarsi a restituire la sola quota capitale senza, quindi, sanzioni ed interessi.

Pertanto, questi, regolarizzerebbe la sua posizione effettuando il versamento, del contributo indebitamente ricevuto, utilizzando il solo codice tributo 8077.

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