Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), all’art. 1, istituisce un nuovo contributo a fondo perduto in favore delle attività economiche danneggiate dall’emergenza da Covid-19.

La nuova agevolazione si differenzia dai contributi a fondo perduto dei decreti precedenti, in quanto spetta indipendentemente dal codice Ateco dell’attività esercitata. Infatti beneficiari sono i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che rispettano (entrambi) i seguenti requisiti:

  • ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro (per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021, ossia la data di entrata in vigore del decreto Sostegni)
  • la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019).

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 23 marzo 2021 ne ha dettato istruzioni e modalità di richiesta.

La domanda potrà essere fatta, telematicamente all’Agenzia delle Entrate, a partire del 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021 (salvo future proroghe).

Il contributo è godibile in due forme alternative, ossia accredito diretto sul c/c oppure come credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione nel Modello F24.

I soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto del decreto Sostegni

Come detto, il nuovo contributo a fondo perduto spetta indipendentemente dal codice Ateco e nel rispetto dei menzionati requisiti. Tuttavia, il beneficio espressamente non spetta per i seguenti soggetti, i quali, dunque, non potranno farne richiesta:

  • coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni)
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

Il calcolo del nuovo contributo a fondo perduto del decreto Sostegni

L’ammontare del contributo spettante è calcolato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

E’, comunque, previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio società).

Esempio di calcolo del nuovo contributo a fondo perduto decreto Sostegni

Si offre un esempio di calcolo del nuovo contributo a fondo perduto del decreto Sostegni. Si considerino, dunque, i seguenti dati:

  • Fatturato 2019 = 200.000 euro
  • Fatturato 2020 = 100.000 euro
  • Media mensile fatturato 2019 = 200.000 / 12 = 16.667 euro
  • Media mensile fatturato 2020 = 100.000 / 12 = 8.333 euro

Sussistono, in questo caso entrambi i requisiti, ossia:

  • i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non superano i 10 milioni di euro
  • la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019.

Quindi:

  • Differenza media mensile = 16.667 – 8.333 = 8.334

La percentuale da applicare a tale differenza, per il calcolo del contributo, è del 50% poiché il fatturato 2019 è compreso tra 100.000 euro e 400.000 euro.

Pertanto:

  • Contributo fondo perduto spettante = 8.334 x 50% = 4.167 euro

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