Le partite iva aperte dal 1° gennaio 2019 possono accedere al contributo a fondo perduto anche laddove non rispettino il requisito di perdite del fatturato pari ad almeno il 30%. Infatti, in tali casi è comunque riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le società. Si arriva a tale conclusione sulla base delle disposizioni normative di cui al D.L. Sostegni e alle istruzioni che accompagnano l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto. A dir le verità, le istruzioni di cui all’istanza non sono perfettamente coordinate con la norma del D.

L. Sostegni. Infatti, le istruzioni vanno oltre la norma, indicando che se non è rispettato il requisito della perdita di fatturato di almeno il 30% il contributo spetta per l’importo minimo, la norma si limita a prevedere che il contributo spetta anche in assenza della perdita del requisito di fatturato.

 

Il contributo a fondo perduto

Il D.L. 41/2021, decreto Sostegni, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le partite iva non cessate.

ll contributo spetta esclusivamente a imprese e professionisti nonchè ai titolari di redditi agrario: con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020,
  • sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della perdita di fatturato.Il contributo spetta anche a chi ha aperto la partita iva nel 2020.

Il fondo perduto spetta anche ai contribuenti forfettari.

Sono ammessi al fondo perduto anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono esclusi a monte:

  • coloro che alla data di entrata in vigore del decreto hanno cessato l’attività;
  • i soggetti che hanno aperto la partita iva dopo il 23 marzo (data di entrate in vigore del D.L. Sostegni);
  • gli enti pubblici di cui all’art.74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art.162 del TUIR.

Indicazioni per chi ha aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019

In base a quanto detto finora, ai fini l’accesso al contributo a fondo perduto è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti, oltre a quello dei ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro:

  1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
  2. attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Infatti, su tale ultimo punto, l’art.1 del D.L. Sostegni dispone che:

ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Si riferisce al requisito della perdita di fatturato. Oltre ad affermare ciò, sempre in riferimento alle partite iva aperte dal 1° gennaio 2019, il decreto nulla prevede di specifico o comunque in deroga alle regole ordinarie. Soprattutto in riferimento alle modalità di calcolo del contributo. Dunque, le regole generali si applicano anche per tali soggetti.

Il calcolo del contributo a fondo perduto per chi ha aperto la partita iva nel corso del 2019: cosa dice il D.L. Sostegni

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

In particolare, la percentuale è pari:

  • al sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100 mila euro;
  • cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro
  • trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Ad ogni modo, il contributo è comunque riconosciuto, per un importo minimo: non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Attenendoci al testo del D.l. Sostegni, per coloro che hanno aperto la partita iva nel corso del 2019, il contributo:

  • spetta applicando le suddette percentuali;
  • anche se non è verificata la perdita di almeno il 30%.

Dunque, ad esempio con una perdita media del 25% il contributo sarà calcolato comunque sulla base delle predette percentuali. Ad ogni modo, l’importo minimo sopra individuato sarà comunque riconosciuto.

Il calcolo del contributo a fondo perduto per chi ha aperto la partita iva nel corso del 2019: cosa dicono le istruzioni

Le istruzioni che accompagno l’istanza di richiesta del fondo perduto vanno oltre il testo del D.

L. Sostegni.

Infatti, si legge testualmente che:

per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Dunque, l’Agenzia delle entrate afferma che se manca la perdita di fatturato pari ad almeno al 30% spetta il contributo minimo.

In tal modo c’è una forte discordanza tra il testo del D.L. Sostegni e quello delle istruzioni alla compilazione dell’istanza di richiesta del fondo perduto.

Vista l’imminente apertura dei canali di invio della richiesta del contributo, dal 30 marzo, sarebbe necessario rettificare le istruzioni di compilazione delle istanza che contraddicono palesemente quanto previsto dal D.L. Sostegni.

Noi di InvestireOggi vi aggiorneremo sull’evolversi della situazione.