Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Le misure del decreto ristori sono state presentate ieri, 19 marzo 2021, con una conferenza dello stesso Presidente del consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Decreto Sostegno, i principali ambiti di applicazione

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro Paese.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
  2. lavoro e contrasto alla povertà;
  3. salute e sicurezza;
  4. sostegno agli enti territoriali;
  5. ulteriori interventi settoriali.

Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore (Contributo a Fondo Perduto)

Come già ampiamente anticipato nei giorni scorsi, il decreto sostegni prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Potranno presentare domanda per il contributo a fondo perduto i soggetti che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, in particolare:

  • 60% con ricavi non superiori a 100 mila euro;
  • 50% con ricavi compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
  • 40% con ricavi compresi tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
  • 30% con ricavi compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
  • 20% con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e, in generale, non potrà essere superiore a 150 mila euro.

Le altre misure di sostegno alle imprese riguardano:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • 2,5 miliardi di stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Infine, per le imprese, è previsto anche un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

Lavoro e contrasto alla povertà (Bonus Covid)

In tale ambito, tra le misure più attese rientrano i cosiddetti bonus Covid. Gli importi di questi bonus sono pari a 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato; mentre, l’importo è variabile, tra i 1.200 e i 3.600 euro, per i lavoratori dello sport.

Tra le altre misure, è stato previsto anche:

  • la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
  • la proroga della Cassa integrazione guadagni;
  • il rifinanziato del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione;
  • il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro del fondo per il Reddito di Cittadinanza;
  • il rinnovo, per altri 3 mesi, del Reddito di emergenza;
  • l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
  • la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Salute e sicurezza

Per quanto riguarda la “salute e sicurezza”, il testo prevede:

  • un ulteriore finanziamento per l’acquisto di vaccini e altri farmaci anti-COVID;
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti;
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere per ospitarvi persone che dovranno sottoporsi al periodo di quarantena.

Enti territoriali

Per gli enti locali e territoriali, sostanzialmente, è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia:

  • circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane;
  • 260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome;
  • 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

Interventi settoriali

Infine, fra i tanti interventi settoriali, sono previsti:

  • un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
  • il rifinanziamento dei fondi per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate;
  • contributi per le imprese del settore fieristico;
  • 200 milioni di euro per la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare l’emergenza covid;
  • 200 milioni di euro per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia;
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • l’ulteriore finanziamento, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Altre misure: annullamento dei debiti fiscali

L’articolo 4 del decreto sostegni dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, fino a 5mila euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di “rottamazione”.

La cancellazione di questi debiti è riconosciuta solamente alle persone che nel 2019 hanno percepito un reddito fino a 30 mila euro.

Ad ogni modo, questa misura non si applica ai carichi relativi:

  • alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;
  • all’Iva riscossa all’importazione.

Le modalità attuative della norma saranno definite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Le somme eventualmente versate prima dell’effettivo annullamento non saranno restituite.

Fonti normative e altro