Anche i contribuenti in regime forfettario possono accedere al nuovo contributo a fondo perduto previsto nel D.L. Sostegni, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Infatti, nel testo definitivo non vi è alcuna differenziazione di trattamento in base al regime fiscale adottato, anche le imprese agricole possono accedere al contributo a fondo perduto.

Il nuovo contributo a fondo perduto

Il D.L. Sostegni precede un nuovo contributo a fondo perduto per aiutare imprese e professionisti colpiti dall’attuale pandemia da covid-19.

All’art.1 è introdotto  un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Sono ammessi al fondo perduto anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono esclusi a monte:

  • coloro che alla data di entrata ima vigore del decreto hanno cessato l’attività;
  • i soggetti che hanno aperto la partita iva dopo l’entrata in vigore del decreto sostegni;
  • gli enti pubblici di cui all’art.74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art.162 del TUIR.

Soggetti beneficiari

La platea dei soggetti che possono richiedere il contributo a fondo perduto è ben delineata. Non rileva più il codice ATECO dell’attività svolta. Come avveniva invece per i precedenti contributi a fondo perduto.

Difatti, rientrano tra i soggetti beneficiari i titolati di reddito agrario (art.32 del DPR 917/86 TUIR) nonchè imprese e professionisti con un monte ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro. Ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La discriminate ai fini dell’accesso al contributo è sempre la verifica di una perdita di fatturato.

Nello specifico, il contributo spetta:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno
  • del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Modalità di calcolo del contributo

Le modalità di calcolo del contributo tengono in considerazione la contrazione di fatturato subita nonchè il monte ricavi/compensi conseguito nel periodo d’imposta 2019.
Difatti, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Verificata la suddetta perdita di fatturato di almeno il 30%.

In particolare, la percentuale è pari:

  • al sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100 mila euro;
  • cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro
  • trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi  superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il D.L. sostegni prevede anche un limite max all’importo del contributo erogabile.

Infatti, per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Ad ogni modo,  è comunque riconosciuto, per un importo:

  • non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
  • a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In base a quanto detto finora, anche chi ha aperto la partita iva dal 2020, ha diritto al contributo a fondo perduto per un importo pari a 1.000 euro.

La richiesta del contributo a fondo perduto

La richiesta del fondo perduto può avvenire anche direttamente da parte dell’impresa o del professionista interessato. Infatti, ciò è possibile anche accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Naturalmente l’invio può avvenir anche tramite il proprio consulente di fiducia abilitato ad Entratel.

Ad ogni modo, l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 25 del decreto “Rilancio”, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Contributo a fondo perduto anche per i forfettari

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti sopra individuati, indipendenti dal regime fiscale e di determinazione del reddito adottato. Infatti potrà accedere al fondo perduto l’impresa che è in regime semplificato, ordinario, dei minimi ecc.

Anche i contribuenti in regime forfettario, possono accedere al contributo a fondo perduto. Senza che lo stesso sia tassato.

Infatti, per tutti, il contributo:

  • non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi,
  • non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il contributo non rileva neanche ai fini Irap.

Una delle principali novità che caratterizza il nuovo contributo a fondo perduto è la scelta nella modalità di erogazione.

Infatti, in alternativa  all’accredito del contributo sul proprio conto corrente, il contribuente può optare per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.