Aumentano ancora i tassi di interesse per i contributi versati in ritardo. In particolare per chi chiede la dilazione dei pagamenti sarà applicato lo 0,50% in più rispetto a quanto pagato finora. A precisarlo è l’Inps in una recente nota recependo le disposizioni della Bce sul rialzo del costo del denaro del mese di febbraio.

Più precisamente, il tasso di interesse applicato dall’Istituto previdenziale sale ora al 9%. Aumento che segue da vicino il rialzo dei tassi dei rifinanziamenti bancari della Bce.

Una variazione che produrrà effetti su tutte le prestazioni previdenziali. In particolare per i pagamenti a debito, come i contributi per le pensioni versati in ritardo rispetto alla scadenza di legge.

Interessi per contributi Inps salgono al 9%

Come precisa l’Inps con la circolare n. 17 del 8 febbraio 2023, è stato nuovamente rivisto al rialzo il tasso di interesse a debito per i lavoratori che versano in ritardo i contributi previdenziali. E probabilmente non sarà l’ultima volta. Il costo passa dal 8,5 al 9 per cento a partire dal 8 febbraio 2023.

Questo significa che tutti coloro che richiedono un piano rateale di pagamento dei contributi nei confronti dell’Inps dovranno mettere in conto maggiori oneri finanziari. Non certo a buon mercato. Ma questo vale solo per le nuove richieste di dilazione. I piani di ammortamento vecchi, già emessi e notificati in base ai precedenti tassi di interesse, non subiranno modifiche.

La variazione percentuale, quindi, vale solo in caso di nuove autorizzazioni Inps al differimento del termine di versamento dei contributi. Il nuovo tasso annuo è pari al 9% ed è applicato a partire dalla contribuzione dovuta relativa al mese di gennaio 2022.

Le sanzioni civili

La decisione della Bce che ha disposto l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento comporta anche la variazione delle tariffe delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi la sanzione civile sale al 8,50% in ragione d’anno.

In caso di evasione contributiva, resta ferma la misura della sanzione civile già prevista. Pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle procedure concorsuali – spiega l’Inps – la misura delle sanzioni civili è pari agli interessi legali (5%). Poiché la misura del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), già dal 1° gennaio 2023 la riduzione delle sanzioni opera con queste misure:

  • 5,00% nel caso di «omissione contributiva»;
  • 7,00% nel caso di «evasione contributiva».