Aumentano ancora i tassi di interesse per i contributi pensione versati in ritardo all’Inps. La modifica riguarda sia le omissioni che le richieste di dilazione di pagamento da parte dei lavoratori morosi. Come precisato da una recente circolare Inps che recepisce le nuove disposizioni della Bce sul rialzo del costo del denaro.

La variazione degli interessi europei, come noto, produce effetti immediati anche su tutte le prestazioni previdenziali. In particolare sui pagamenti a debito, come i contributi per prestazioni previdenziali versati in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

La misura della Bce comporta anche la modifica dei tassi delle sanzioni civili.

Contributi Inps salgono al 10% gli interessi sulle dilazioni

Come precisa l’Inps con la circolare n. 56 del 22 giugno 2023, è stato rivisto al rialzo il tasso di interesse a debito per i lavoratori autonomi che versano in ritardo i contributi previdenziali. Il costo passa dal 9,75 al 10 per cento a partire dal 21 giugno 2023. La variazione segue da vicino già altri recenti rialzi dei tassi a debito applicati dall’Inps.

Questo significa che tutti i lavoratori che chiedono un piano rateale di pagamento dei contributi obbligatori all’Inps dovranno mettere in conto maggiori oneri finanziari. Ma questo vale solo per le nuove richieste di dilazione. I vecchi piani di ammortamento, già autorizzati e notificati in base ai precedenti tassi di interesse, non subiscono modifiche.

La variazione percentuale, quindi, vale solo in caso di nuove autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi obbligatori previdenziali IVS. Il nuovo tasso annuo passivo per i contribuenti è pari al 10% ed è applicato a partire dalla contribuzione dovuta relativa al mese di maggio 2023.

Le sanzioni civili

La decisione della Bce che ha disposto l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento comporta anche la variazione delle tariffe delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, la sanzione civile sale al 9,50% in ragione d’anno.

Al tasso del 4% maggiorato di 5,5 punti.

In caso di evasione contributiva, resta ferma la misura della sanzione civile già prevista dalla normativa. Pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nelle procedure concorsuali – spiega l’Inps – la misura delle sanzioni civili è pari agli interessi legali (5%). Poiché la misura del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex Tur) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), già dal 1° gennaio 2023 la riduzione delle sanzioni opera con queste misure:

  • 5,00% nel caso di «omissione contributiva»;
  • 7,00% nel caso di «evasione contributiva».

Il Consiglio di Amministrazione Inps – spiega la circolare – ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese. E’ altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che, pertanto, “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Riassumendo…

  • Salgono al 10% gli interessi annui da pagare sui contributi versati in ritardo.
  • L’incremento riguarda solo le nuove domande di dilazione.
  • Le sanzioni civili per il mancato o ritardo dei versamenti salgono al 9,50%.
  • Nelle procedure concorsuali, le sanzioni sono ridotte con un minimo del 5%.