Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021), il cd. decreto Sostegni bis, ha introdotto, con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla
disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato, legittimando la stipula di un contratto a termine superiore a 12 mesi e modificando così anche le regole relative alla proroga.

Per chiarire meglio quali sono ora le nuove condizioni e le nuove regole relative a questo tipo di lavoro, l’Inail ha recentemente pubblicato la nota n. 1363 del 14 settembre 2021, con la quale ha fornito le indicazioni relative.

Contratti a tempo determinato: cosa cambia dopo il decreto Sostegni bis

La novità introdotte dal decreto Sostegni bis, seppur indirettamente, hanno influito sulle condizioni per le proroghe ed i rinnovi dei contratti a termo determinato, oltre ad avere possibili riflessi anche in relazione all’ulteriore rapporto di lavoro, eccedente il limite massimo dei 24 mesi o il diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva (che può essere stipulato ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 presso gli Ispettorati del lavoro).

A tal proposito, nel cercare di chiarire quali sono le nuove condizioni dettate dal decreto, l’Inail si è rifatto a quanto già stabilito d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (che si è espresso nella nota prot. n. 7959 del 13 settembre u.s.), stabilendo che:

I “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali”  hanno la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedente i 24 mesi).

In altri termini, a questo tipo di contrattazione è permesso individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.

Contratto a tempo determinato: cosa cambia per proroga e durata

Come le ultime modifiche apportate dal legislatore – lett.

b) comma 1 dell’art. 41 bis – è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale prevede espressamente che: “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022″.

Come cambia la durata

Quindi, a differenza della prima novella, che sembra avere carattere strutturale, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, solo fino al 30 settembre 2022.

Sul punto va infatti chiarito che è stata introdotta una sorta di limitazione temporale in relazione al primo contratto a termine tra le parti (“ilntermine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi…”). Inoltre, la scadenza del 30 settembre 2022 – come chiarito – si riferisce alla formalizzazione del contratto. Il rapporto, infatti, potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Ne consegue che, dopo il 30 settembre 2022, sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi ma solo per le esigenze indicate espressamente dal legislatore.

Come cambia la proroga

Le regole in materia di rinnovi e proroghe, invece, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Le causali nel “nuovo” contratto a tempo determinato

La norma, come ha specificato l’Inail nella nota del 14 settembre, non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali.

Tuttavia, la stessa richiede che tali esigenze (quelle che ammettono una durata diversa del contratto) siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete al momento del rinnovo del contratto. Formulazioni generiche come, ad esempio, “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo… etc.”, non potranno quindi essere utilizzate, dato che verranno richieste ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.

È bene precisare, comunque, che la modifica introdotta produce i suoi effetti unicamente per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi ma, allo stesso tempo, influisce anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga, in quanto le singole disposizioni richiamano proprio le causali contenute al comma 1 dell’art. 19 tra le quali, come visto, a decorrere dal 25 luglio, va considerata anche quella connessa ad esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva.

Il legislatore, infatti, stabilisce che il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1. Similmente, prosegue il secondo periodo del medesimo comma 01, il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle stesse condizioni. In tal senso, con le modifiche introdotte con il decreto Sostegni bis, è altresì possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.