Si apre oggi, 1° febbraio 2024, il mese che porta alla scadenza inedita per l’IMU 2023. Entro il 29 febbraio 2024, molti contribuenti potrebbero essere costretti a ritornare alla cassa per pagare un conguaglio. E ciò nonostante abbiano regolarmente pagato l’acconto (16 giugno 2023) e saldo (18 dicembre 2023).

La necessità del nuovo versamento è sopraggiunta in virtù di una specifica disposizione che il legislatore ha voluto inserire nella legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2024).

Ricordiamo che l’IMU è un’imposta che colpisce il possesso di immobili sul territorio nazionale.

Per possesso si intende la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.). È di competenza del comune in cui detti immobili si trovano. È dovuta per anno solare (12 mesi) in funzione della percentuale di possesso e mesi di possesso. Si deve conteggiare per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni del mese stesso.

Perché il terzo versamento

In base a quanto previsto dalla legge IMU (commi 738-783 legge di bilancio 2020), il tributo si versa in acconto e saldo. L’acconto scade il 16 giugno dell’anno e il saldo il 16 dicembre dello stesso anno. Se il giorno cade di sabato o domenica si passa al primo giorno lavorativo successivo.

L’acconto si calcola con le aliquote deliberate dal comune per l’anno prima ovvero, se non deliberate, con quelle immediatamente precedenti. Il saldo, invece, deve determinarsi con le nuove aliquote deliberate per l’anno in corso. Tali aliquote, tuttavia, si utilizzano sono se la delibera è stata trasmessa al MEF entro il 14 ottobre dell’anno e pubblicata sul sito MEF entro il 28 ottobre del medesimo anno. Se ciò non avviene, allora anche il saldo si calcola con le stesse aliquote dell’acconto.

E qui è intervenuta la legge di bilancio 2024, stabilendo che, limitatamente al 2023, si considerano efficaci le delibere comunali trasmesse entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sul MEF entro il 15 gennaio 2024.

Il punto è che tale ultima previsione normativa è arrivata dopo la scadenza del saldo IMU 2023. Dunque, ora bisogna verificare che sul sito MEF non ci siano nuove delibere IMU pubblicate dopo detta data ed entro il 15 gennaio 2024. Se così fosse, bisogna ricalcolare l’IMU 2023 sulla base delle nuove aliquote e versare l’eventuale differenza tra quanto già pagato (acconto e saldo) e il nuovo importo ricalcolato. Se la differenza è a credito, invece, si può chiedere il rimborso al comune secondo regole ordinarie.

Come versare il conguaglio IMU 2023

In caso di necessità di versare il conguaglio IMU 2023 il pagamento dovrà farsi entro il 29 febbraio 2024. Per le modalità di pagamento valgono le regole generali. Quindi, serve compilare il Modello F24, in cui

  • inserire il codice (catastale) del comune in cui si trovano gli immobili oggetto del tributo
  • barrare la casella “saldo”
  • inserire il numero di immobili
  • indicare il codice tributo IMU
  • indicare l’eventuale quota di detrazione per l’abitazione principale
  • riportare l’anno di riferimento (ossia “2023”)
  • indicare l’importo a debito da versare
  • indicare l’eventuale importo a credito da compensare (IRPEF, IVA, ecc.)
  • barrare la casella “Ravvedimento”, laddove si dovesse versare con ravvedimento dopo il 29 febbraio 2023.

I titolari di partita IVA possono fare solo l’F24 telematico. I NON titolari di partita IVA possono fare anche l’F24 cartaceo ma solo se non ci sono credito compensati. Questi ultimi se non ci sono credito compensati possono anche pagare l’IMU con bollettino di c/c. Infine, per il pagamento IMU residenti all’estero per immobili posseduti in Italia, se non è possibile farlo con F24 telematico è ammesso procedere con bonifico.

Riassumendo

  • il 29 febbraio 2024 scade l’eventuale conguaglio IMU 2023
  • le nuove delibere IMU 2023 sono pubblicate sul sito del MEF e sono contrassegnate mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia o l’inefficacia per l’anno 2023
  • se efficaci bisogna calcolare il conguaglio
  • se non efficaci non bisogna pagare conguaglio
  • il versamento deve essere fatto secondo regole ordinarie (Modello F24, bollettino di c/c o bonifico, a seconda dei casi).