Buongiorno Patrizia,
ho alcune domande da porle circa il congedo in oggetto.
Per quanto mi riguarda dovrei assistere mia mamma di 75 anni con handicap grave e mio padre (suo coniuge) ha già 82 anni ed è anche piuttosto sordo. Il solo il fattore età può essere un motivo per non ritenerlo primo in graduatoria per il congedo? Posso fare richiesta io come figlia se mi trasferisco da loro? O sono “costretta” a far trasferire mia mamma da me e lasciare mio padre da solo?
 
Nella Circolare Inps numero 32 del 6 marzo 2012 al punto 6 viene indicato: “Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’ultima frase significa che posso anche fare solo una dichiarazione di convivenza (attualmente risiedo altrove ma sto appunto pensando di trasferirmi o di trasferire mia mamma da me) o devo per forza seguire l’iter di cambio residenza o di richiesta di iscrizione per l’eventuale dimora temporanea? Non mi è chiaro dato che scrivono “in alternativa“.
Se faccio ora iscrizione nello schedario della popolazione temporanea quanto tempo devo attendere prima di poter fare richiesta all’inps e poter usufruire del congedo straordinario retribuito? Eventualmente nella richiesta di iscrizione posso dichiarare che sono già passati 4 mesi (di fatto sono sempre da mia mamma quando non sono al lavoro e vado a casa mia solo il minimo indispensabile).
Grazie per il suo aiuto.
Saluti.
p.s.: nel caso dovesse pubblicare questa richiesta le chiedo di farlo in forma anonima, grazie.
Per la fruizione del congedo straordinario biennale retribuito esiste un ordine di priorità da rispettare che è il seguente:
  1. il coniuge convivente
  2. il padre o la madre anche non convivente
  3. uno dei figli conviventi della persona
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile

L’ordine di priorità degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi  in base alla  circ.

n.
32/2012 e circ. n. 159/2013. Essendo, quindi, suo padre in vita e non affetto da patologie invalidanti, seppure, come lei dice, “piuttosto sordo”, il diritto di priorità di godere del congedo straordinario biennale spetta a lui e non può cederglielo neanche volendo poiché questo stabilisce la legge in materia.

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