Congedo straordinario legge 151, per assistere un familiare con disabilità grave con legge 104 art. 3 comma 3, e il diritto di priorità familiare, rispondendo ad un quesito di un nostro lettore:

Sono un supplente e lavoro in segreteria in una scuola, ho mio padre invalido, volevo chiederle, per il prossimo anno scolastico posso usufruire del congedo straordiario? Oppure c è un grado di parentale per assistere? (esempio dovrebbe farlo mia madre?) lei ha 65 anni!!!

In attesa di un risconto, distinti saluti.

Congedo straordinario e diritto di priorità

Può chiedere il congedo straordinario “uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti)”.

Il sito INPS riporta che hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo l’ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013).

Concetto di “mancanza” nel congedo straordinario

Per quanto concerne la “mancanza”, si precisa che essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Quindi da queste normative si evince che nel caso dei permessi legge 104 articolo 3 comma 3 per assistere il genitore disabile, anche in presenza del genitore ultrasessantacinquenne, possono essere goduti dal figlio.

Mentre per il congedo straordinario l’opzione di subentrare al coniuge 65enne non è possibile, la norma detta che se vi è la mancanza del genitore, il congedo può essere usufruito dal figlio.

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