Buonasera,

sono una docente di liceo, a mio padre è stata riconosciuta una disabilita’ rottura femore e patologie varie fino a marzo. Io ho chiesto congedo straordinario da ottobre a marzo, quando ci sarà la revisione della pratica. Essendo unica figlia non sposata e convivente mi sono presa tutta la responsabilità di curare mio padre, ma ora mi chiedo: per evitare di andare fuori di testa fino a che punto posso muovermi? Potrei assentarmi brevi periodi per rilassarmi e rigenerarmi  visto che anche io ho patologie croniche tipo bronchiti, lombosciatalgie ecc.. La legge me lo consente? Trovo la norma generale ma non le modalità attuative. Grazie infinite per il consiglio.

 

Il congedo straordinario retribuito viene concesso al lavoratore per agevolarlo nell’assistenza del familiare affetto da handicap o patologia grave.

Tale congedo permette al  lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 2 anni per assistere un familiare e possono beneficiare di tale congedo coniuge, genitori, figli, fratelli o sorelle o parenti e affini entro il terzo grado di parentela purché conviventi.

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi per la richiesta del congedo straordinario legato alla legge 104 vi rimandiamo all’articolo Congedo straordinario assistenza disabile, ecco a chi è riconosciuto

I presupposti soggettivi del congedo stroaridnario, invece, prevedono che esso possa essere richiesto solo e soltanto per assistere un familiare affetto da handicap grave o da altre patologie invalidanti. Anche se il congedo straordinario può essere richiesto in maniera frazionata è bene precisare che può essere goduto in periodi separati ma non in singole ore della giornata lavorativa.

Il lavoratore può assentarsi per interessi personali?

Rifacendoci al quesito che ci è stato posto, quindi, il lavoratore che beneficia del congedo straordinario retribuito può o no assentarsi per brevi periodi dall’abitazione per interessi personali che non siano legati alla cura e all’assistenza del disabile?

La giurisprudenza al riguardo è molto rigida e la Corte di Cassazione più volte ha riconosciuto legittimo il licenziamento del lavoratore che ha beneficiato anche soltanto in parte delle ore di permesso della legge 104 per motivi personali non legati alla cura del disabile per abuso di diritto.

La Corte di Cassazione, quindi, ha condannato i lavoratori che hanno chiesto permessi ai sensi della legge 104/92 non solo nei casi di congedi straordinari utilizzati parzialmente per trascorrere, ad esempio, fine settimana in vacanza, ma anche nei casi di permessi giornalieri dei quali alcune ore sono state utilizzate per interessi personali come una cena tra amici o spese, e questo anche nel caso la maggior parte del tempo venga utilizzato per la cura e l’assistenza del disabile.

Interesse misto

Il ragionamento, invece, è diverso se il permesso venga utilizzato per perseguire un fine misto:  se con il permesso o il congedo si soddisfano contemporaneamente l’interesse personale e allo stesso tempo quello dell’assistito (ad esempio un fine settimana al mare con la persona disabile o un giro al supermercato per fare acquisti per il disabile e per se stesso).

L’assistenza, quindi, non deve essere intesa meramente come accudire fisicamente la persona, ma come un’insieme di attività che sono indispensabili per la cura del disabile stesso: se ci si assenta per 2 ore per fare la fila in farmacia per acquistare medicinali per il disabile, ad esempio, si sta facendo il suo interesse anche essendo assenti dall’abitazione.

Il consiglio, quindi, è quello di fare sempre in modo che gli allontanamenti dall’abitazione siano sempre finalizzati alla cura e all’assistenza di suo padre.

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