Da oggi il congedo di maternità diventa più flessibile per le lavoratrici. Il certificato sanitario che consente alle donne di proseguire o meno il lavoro nei due mesi prima del parto non sarà più valutato dall’Inps.

Sarà, invece, solo ed esclusivamente il datore di lavoro a stabilire se e come consentire la fruibilità del congedo di maternità prima del parto. Questo per quanto riguarda i due mesi antecedenti l’evento.

Congedo di maternità più flessibile

Lo spiega bene l’Inps con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022 che recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione sul congedo di maternità.

In essa sono specificate le nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità. Ma anche per l’opzione di fruizione del congedo di maternità esclusivamente dopo la data del parto.

La normativa prevede che il congedo di maternità si fruisca per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi. In questo lasso di tempo vige l’obbligo di astensione dal lavoro. Dal 2000 (legge n.53/2000, però, questa regola è stata resa meno rigida subentrando la facoltà per la lavoratrice di posticipare sino ad un mese l’inizio della fruizione del congedo di maternità.

A supporto dell’esercizio di tale facoltà, la lavoratrice deve presentare apposita certificazione sanitaria rilasciata da un medico del SSN. Attestante l’assenza di pregiudizi alla propria salute e del bambino in grembo per la prosecuzione del lavoro.

Detta certificazione è trasmessa, sia al datore di lavoro che all’Inps che potrebbe intervenire con diniego obbligando la lavoratrice ad astenersi dal lavoro due mesi prima la data presunta del parto. Venendo quindi meno la possibilità di fruire di ulteriore periodo di congedo dopo il parto.

Cosa cambia da questo momento

La prassi vuole che l’Inps raramente intervenga in tal senso entrando nel merito.

Mentre lo fa se la documentazione sanitaria non perviene entro il settimo mese dalla data presunta del parto. Pertanto il vizio di forma – secondo i giudici di Cassazione – interviene su un aspetto fondamentale della libertà della donna che lavora e sulla fruizione del congedo di maternità.

In tal senso, quindi, è stato abolito l’obbligo, da oggi, di inoltrare la documentazione sanitaria all’Inps. Da questo momento è quindi solo il datore di lavoro, valutate le condizioni di salute della lavoratrice in relazione alle mansioni svolte, a concedere o meno la facoltà di proseguire l’attività.

Un passo in avanti quindi che fa chiarezza anche su un punto sempre rimasto controverso. Anche perché la legge non ha mai previsto uno specifico obbligo di produzione della documentazione sanitaria all’Inps. Da qui la decisione della Corte di Cassazione di mettere fine a ogni dubbio a tutela della flessibilità del congedo di maternità.