Arrivano buone novità per chi va in maternità.

Infatti sono stati già pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti che migliorano le condizioni per beneficiare: del congedo di paternità obbligatorio, dell’astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio e del congedo parentale.

I decreti approvati sono il n. 104 del 27 giugno 2022 e il n. 105 del 30 giugno 2022. Il Consiglio dei ministri ha dato attuazione  alle direttive UE 2019/1158 e UE 2019/1152.

Il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese dalla nascita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, sempre nei cinque mesi.

Spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

In pratica, ai padri lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti successivamente al 1° gennaio 2021(Fonte portale INPS).

I 10 giorni potranno essere sfruttati nel periodo che va:

  • dai 2 mesi precedenti ai
  • 5 successivi al parto.

Gravidanza a rischio e indennità di maternità. Le novità

Sulle gravidanze a rischio, viene previsto che l’indennità di maternità viene riconosciuta anche in caso di gravidanza a rischio. La novità riguarda sia le lavoratrici autonome che le professioniste con cassa.

Si ricorda che l’indennità di maternità spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Per le professioniste con cassa, l’indennità è pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato al Fisco nel secondo anno precedente quello dell’evento.

Congedo parentale

Ci sono novità anche per quanto riguarda il congedo parentale.

Ad esempio, arrivano a 9 mesi, rispetto ai 6 precedenti, i mesi che possono essere coperti dall’indennità pari al 30% della retribuzione.

  Passa invece da 10 a 11, la durata  la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo. Qui l’obiettivo è quello di garantire una maggiore tutela per i nuclei familiari monoparentali.

In base al nuovo decreto, il diritto all’indennità spetta fino ai 12 anni di vita del bambino, inoltre è prevista una diversa ripartizione tra i genitori.