Congedo figli Covid 2021: l’Inps ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto”, specificando che le nuove disposizioni andranno ad interessare ancora una volta le famiglie con figli minori di 14 anni nei casi di “attività didattica in presenza sospesa” o di “centri diurni assistenziali chiusi”.

Covid, come funziona il congedo 2021 per genitori lavoratori

Il Congedo 2021 per genitori lavoratori (cd. Congedo figli Covid 2021), è stato introdotto per la prima volta dal decreto legge n.

30 del 13 marzo 2021, riconoscendo un indennizzo per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni nel caso di contatto diretto o indiretto dei minori con una persona positiva.

L’Inps, nel pieno della terza ondata di contagi Covid, ha voluto in questo modo andare incontro ai genitori che avrebbero dovuto assistere i propri figli rimasti in casa in quarantena. Non sono state rare, infatti, le occasioni in cui una classe è stata costretta a rimanere a casa a seguito della segnalazione di un positivo all’interno della scuola.

Il congedo figli Covid, infatti, è riconosciuto anche per i figli iscritti ad asili nido o a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.

Quando e per quanto è riconosciuto

Per questo motivo, il congedo è riconosciuto per un periodo corrispondente:

  • alla durata dell’infezione da SARS CoV-2;
  • al tempo di quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto;
  • al periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Inoltre, può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Lo stesso può essere richiesto in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave (per cui non vale il limiti dei 14 anni di età).

Congedo Covid 2021 per genitori lavoratori: ok a fruizione oraria

La legge 61/2021, con un intervento di modifica, ha introdotto la possibilità di fruire, a partire dal 13 maggio 2021, del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria.

Cosa cambia quindi dopo l’intervento del legislatore?

Come ha precisato l’Inps nella circolare n° 96 del 05 luglio 2021:

il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore.

Inoltre:

La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

L’introduzione della modalità oraria di fruizione – ha ricordato l’Istituto – non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso. Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Congedo Covid 2021 per genitori lavoratori, fruizione oraria e casi di incompatibilità

Nella nuova circolare Inps sono stati esposti anche i casi di incompatibilità tra congedo a fruizione oraria e altri sussidi/aiuti riconosciuti dall’Istituto. Nello specifico, è stato ribadito che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è da considerarsi incompatibile con la fruizione di congedo parentale:

  • giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
  • a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • orario nello stesso giorno da parte del soggetto richiedente.

Si verifica incompatibilità anche in caso di:

  • riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • permessi di prolungamento del congedo parentale da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate;
  • congedo straordinario da parte dell’altro genitore.

Tuttavia, il ricorso al “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria non cambia le disposizioni di compatibilità con:

Incentivi questi che continuano ad essere fruibili in contemporanea.

Congedo figli Covid 2021, come presentare domanda per modalità oraria

Nella sua circolare l’Inps ha fornito precise indicazioni anche in merito modalità di presentazione delle domande del congedo figli Covid 2021 in modalità oraria. In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, pertanto, è possibile fruire del “Congedo 2021 per genitori” in forma oraria:

  • presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima;
  • oppure inoltrando l’apposita domanda telematica all’Inps, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché questa sia relativa a periodi non antecedenti al 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge n. 61/2021.

La richiesta può essere inoltrata tramite:

  • Portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, di SPID, CIE, CNS, direttamente dalla home page del sito inps.it;
  • Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Ai fini delle rilevazioni contabili degli oneri posti a carico dello Stato, per il riconoscimento delle indennità “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, l’Inps fa invece integrale rinvio alle istruzioni già fornite con la circolare n. 63/2021, sia per le indennità a pagamento diretto che a conguaglio.