Con circolare. 140 del 18 novembre 2019, avente ad oggetto: “Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma”, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti circa il periodo di fruizione del congedo di paternità.

Fruizione dei riposi giornalieri nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.

lgs n. 151/2001 dalla nascita o, nel caso di adozione, dall’ingresso in famiglia, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

A tale scopo bisogna seguire le linee guida indicate nella circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:

  • “Il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale”;
  • “Il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri”.

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