Il reddito di cittadinanza può essere definito a tutti gli effetti come una “integrazione salariale”. Grazie al sussidio, i percettori possono ottenere un reddito (complessivo) al di sopra della soglia di povertà.

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto, dunque, per nucleo familiare e non per singolo cittadino. Questo significa che, in linea di principio, lo stesso non può essere richiesto da due o più soggetti all’interno della stessa famiglia.

Ma attenzione, non sempre ai conviventi spetta un unico sussidio. Cerchiamo di fare un po’ di Chiarezza.

Reddito di cittadinanza come integrazione salariale, qual è l’importo minimo?

L’importo del reddito di cittadinanza dipende dalla composizione del nucleo familiare e, ovviamente, dai redditi da lavoro o altri trattamenti assistenziali percepiti.

L’assegno complessivo, ad ogni modo, non può superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili) moltiplicati per la scala di equivalenza, meno il valore del reddito familiare. Quest’ultimo passaggio è importantissimo, quantomeno per rispondere al nostro interrogativo.

I requisiti vengono considerati in riferimento all’intero nucleo familiare. Con riferimento ai requisiti economici, dunque, bisognerà verificare se la famiglia ha un ISEE inferiore a 9.360 euro annui e soddisfa gli altri requisiti patrimoniali e reddituali richiesti. Ma cosa succede a due conviventi non legati da vincoli affettivi o da legami parentali? All’interno della stessa abitazione possono convivere più titolari di Reddito di cittadinanza?

Raddoppiare e dimezzare il beneficio? ecco cosa si può fare

I soggetti che vivono nella stessa abitazione ma che non sono legati da vincoli affettivi o da legami parentali possono recarsi all’ufficio anagrafe del Comune chiedendo la scissione del nucleo familiare. In questo modo sarà possibile richiedere separatamente il reddito di cittadinanza.

È il caso, per fare un esempio, di due giovani che decidono di vivere insieme per risparmiare sull’affitto. In questo modo, dunque, all’interno della medesima abitazione possono coesistere due titolarti di reddito di cittadinanza.

Ad ogni modo, i soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare possono richiedere la scissione della carta di pagamento. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 30 aprile 2021, infatti, “il Reddito di cittadinanza può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare”. La suddivisione riguarda solamente l’importo della quota A. La quota B, cioè quella erogata a copertura dell’affitto o della rata del mutuo prima casa, continuerà ad essere erogata al soggetto che ha presentato la domanda di accesso al sussidio.