Potrebbe arrivare un’importante novità in materia di bonus 110. In particolare, con uno specifico emendamento al D.L. 36/2022, decreto PNRR2, si prevede che si potrà accedere al sismabonus acquisti con l’aliquota al 110%, anche con rogito stipulato dopo il 30 giugno.

Anche laddove il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il sismabonus acquisti anche con sconto in fattura e cessione del credito

Il sismabonus acquisti, articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013, è una detrazione riconosciuta in favore di chi acquista unità immobiliari vendute:

  • da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica,
  • dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.

La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.

La detrazione può variare dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, gli interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Per le spese sostenute nel periodi di vigenza del superbonus, la detrazione è del 110% (bonus 110).

L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione gli interventi agevolati.

Anche per il sismabonus acquisti sono ammesse le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Come riportato nel nostro articolo Sismabonus acquisti. Rogito entro il 30 giugno, dopo addio all’agevolazione 110 (question time), affinché il contribuente possa beneficiare dell’aliquota al 110%, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.

Questo perchè, per le singole unità immobiliari, il superbonus spetta fino a tale data. Salvo raggiungimento di un SAL del 30% alla data del 30 settembre. Infatti, la verifica del SAL è cambiata di recente.

Agibilità e collaudo statico. Sono necessari?

Detto ciò, nel corso di un’interrogazione parlamentare, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che ai fini del sismabonus acquisti 110 (bonus 110):

  • l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori deve essere stipulato entro il predetto termine di vigenza ossia 30 giugno;
  • non sono richiesti nè l’agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, nè il collaudo statico.

Tuttavia tali requisiti potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione.

Le novità nel decreto PNRR 2

Nel decreto PNRR 2, in fase di conversione in legge viene proposta una modifica alla data del 30 giugno 2022.

In particolare, un emendamento 18.76 presentato dai senatori Saccone, D’Alfonso, Conzatti, Vitali, Mallegni, Ferrari, si dispone quanto segue:

Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, alle suddette condizioni,  si da la possibilità di perfezionare l’acquisto con il bonus 110 entro il 31 dicembre 2022.