Con l’entrata in vigore del D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti, diventa ufficiale la proroga del superbonus ossia del termine entro il quale deve essere raggiunto uno stato di avanzamento lavori del 30%.

Infatti, il termine viene spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2022.

Il decreto Aiuti chiarisce finalmente come deve essere verificato lo stato di avanzamento lavori.

Bisogna tenere conto anche dei lavori non ammessi al superbonus oppure rilevano solo quelli che rientrano nell’agevolazione?

Ecco la risposta.

La proroga del superbonus nel decreto Aiuti

La necessità di prorogare il termine di verifica dello stato di avanzamento lavori, SAL, nasce dal fatto che imprese e professionisti negli ultimi mesi hanno avuto a che fare con regole sulla cessione del credito edilizio che cambiano di settimana in settimana.

Dapprima il blocco alle cessioni multiple e poi il continuo aumento del costo dei materiali avevano portato al blocco dei cantieri o comunque ad un inizio tardivo dei lavori. In un contesto di marcata incertezza sulle regole di cessione del credito, le banche e gli altri intermediari avevano chiuso i rubinetti. Infatti, l’acquisizione di nuovi crediti edilizi era del tutto bloccata.

Le imprese non sono in grado ancora oggi di dare una risposta certa ai contribuenti sulla possibilità di applicare loro lo sconto in fattura. Proprio perchè non sanno se la banca accorderà loro la cessione del credito. Qualcosa potrebbe cambiare grazie alla cessione del credito banche correntisti, introdotta sempre dal decreto Aiuti.

Ad ogni modo, il decreto Aiuti proroga il termine entro il quale per i lavori su edifici e villette unifamiliari deve essere raggiunto uno stato di avanzamento del 30%. SAL al 30%. Rispettata tale condizione, il superbonus per i lavori eseguiti sulle villette e sugli edifici unifamiliari,  spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Come andrà verificato il SAL?

E’ lecito chiedersi come debba essere verificato lo stato di avanzamento lavori.

Bisogna tenere conto anche dei lavori non ammessi al superbonus oppure rilevano solo quelli che rientrano nell’agevolazione?

Ebbene, il decreto dispone inoltre che la verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il superbonus.

Difatti, sarà più facile raggiungere un SAL del 30%.

Si tratta di una disposizione che mette fine alle discussioni degli ultime mesi. Alcuni addetti ai lavori sostenevano che il SAL andasse verificato solo in riferimento ai lavori 110 altri invece hanno portato avanti la tesi secondo la quale andava considerato l’intervento complessivo.

Alla fine, il Governo conferma tale ultima tesi.