Nel corso di un’interrogazione parlamentare, questione time del 29 marzo,  è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di fornire chiarimenti ulteriori rispetto ai requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell’agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento.

I chiarimenti forniti sono piuttosto importanti.

Il sismabonus acquisti

Quando si parla di sismabonus acquisti, si fa riferimento alla detrazioni fiscale di cui all’articolo 16, comma 1-septies del DL n. 63/2013.

L’agevolazione si sostanzia in una detrazione in favore degli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica, dai quali derivi una riduzione del rischio sismico.

La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla vendita dell’immobile.

La detrazione può variare dal 75% all’85% su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, gli interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. Per le spese sostenute in vigenza del superbonus, la detrazione sale al 110%, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per il superbonus 110%. Il simabonus acquisti ordinario ossia non al 110% spetta anche per gli immobili d’impresa.

L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione gli interventi agevolati.

Anche per il sismabonus acquisti è possibile optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Il questione time sulla data del 30 giugno

Come detto in precedenza, l’aliquota agevolativa del sismabonus acquisti può arrivare fino al 110%.

Affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus 110 per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma sul superbonus.

 Dunque, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Si veda a tal fine, l’interpello n°57 del 31 gennaio 2022.

A tal proposito, nel corso di un’interrogazione parlamentare, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di fornire chiarimenti ulteriori rispetto ai requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell’agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento.

Da qui, l’Agenzia delle entrate ribadisce quanto segue:

  • affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma;
  • l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori deve essere stipulato entro il predetto termine di vigenza ossia 30 giugno.

Inoltre, ai fini dell’agevolazione fiscale, non sono richiesti nè l’agibilità a seguito della presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, nè il collaudo statico. Tuttavia tali requisiti potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione.

Dunque, dal punto di vista della detrazione, l’Agenzia delle entrate non pone ulteriori condizioni ai fini della spettanza del sismabonus acquisti.