L’estensione del sismabonus acquisti agli immobili d’impresa non era mai stata analizzata dall’Agenzia delle entrate. Con la risposta n° 556 del 25 agosto, l’Agenzia si è soffermata su tale aspetto.

Il Sismabonus acquisti

Il sismabonus acquisti è una detrazione che spetta agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese che abbiano realizzato interventi di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetriche. Sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfr. circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020).

Dai suddetti interventi deve derivare una riduzione del rischio sismico dell’edificio. La detrazione spetta a condizione che le stesse imprese provvedano alla vendita dell’immobile entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori.

La detrazione può variare dal 75% all’85%, su una spesa max di 96.000 euro per unità immobiliare, gli interventi devono essere realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. L’agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita.

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione sale al 110%, nel rispetto di tutti i requisiti previsti per il superbonus 110%.

Sismabonus acquisti anche per gli immobili d’impresa: la risposta n° 556 del 25 agosto

Con la risposta n° 556 del 25 agosto, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la possibile estensione del sismabonus acquisti agli immobili produttivi ossia a quelli diversi da quelli abitativi. Si pensi alle categoria catastali A/3 e A/10.

Nello specifico la risposta ha preso spunto da apposita istanza di interpello.

L’Istante ha fatto presente voler acquistare da un’impresa di costruzione una o più unità immobiliari derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici preesistenti, uno avente destinazione residenziale, l’altro industriale.  Al termine degli interventi di ristrutturazione, le unità immobiliari saranno accatastate in categoria A/3 e A/10. Gli interventi posti in essere dall’impresa di costruzione garantiscono sui due edifici il miglioramento sismico di due classi.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se e con quale aliquota il sismabonus acquisti si applica anche per gli immobili diversi da quelli abitativi.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • l’aliquota del 110% (superbonus)  può trovare applicazione solo con riferimento all’acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo (cfr. circolare 24/E del 2020, paragrafo 2);
  • al contrario, il sismabonus acquisti con le aliquote ordinarie 75% e 85% si applica indipendentemente dalla tipologia dell’unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva.

Dunque, è confermata l’estensione del sismabonus acquisti con aliquota ordinaria agli immobili d’impresa.