Con il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), comma 12 art. 5, arriva la proroga, fino al 30 aprile 2021, della sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall’art. 145 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).

Lo spostamento del termine è stato voluto dal legislatore in considerazione del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei relativi effetti socioeconomici.

Rimborso crediti d’imposta: la verifica preventiva dell’iscrizione a ruolo

Per comprendere la portata della novità, dobbiamo ricordare che ai sensi della formulazione vigente dell’art. 28-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta:

  • l’Agenzia delle Entrate è tenuta a verificare preventivamente se il beneficiario risulta iscritto a ruolo
  • in caso di esito affermativo di tale controllo, la stessa Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità le somme da rimborsare.
  • l’agente della riscossione, a sua volta, ricevuta la segnalazione, notifica al contribuente interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.

In caso di rifiuto della proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

Compensazione crediti d’imposta e debiti a ruolo: la sospensione causa Covid-19

Detto ciò, al fine di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore, con l’art. 145 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) ha stabilito che, per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la predetta previsione normativa e, quindi, la procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo sopra illustrata.

Ora con il decreto Sostegni, sempre per la stessa finalità, si è deciso di prorogare tale sospensione fino al 30 aprile 2021. Pertanto, salvo ulteriori proroghe, fino a tale data l’Agenzia delle Entrate può procedere ad erogare speditamente i rimborsi fiscali ai contribuenti italiani, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

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