Il D.L. Sostegni dispone lo stralcio delle cartelle fino a 5 mila euro con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficarne le persone fisiche con un reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro. Tale disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Fatti salvi i debiti espressamente esclusi. Difatti, rientrano nello stralcio delle cartelle anche i debiti relativi a tributi locali per i quali gli Enti si sono affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia.

Il nuovo stralcio delle cartelle nel D.L. Sostegni

Il D.L. Sostegni interviene in aiuto di famiglie e imprese alle prese con la pandemia prendendo un nuovo stralcio delle cartelle. In particolare, sono automaticamente stralciati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, fino a 5.000 euro. Importi comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni: risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sono interessati anche i carichi già inclusi in precedenti richiesta di rottamazione, ex art. 3 DL n. 119/2018 e  art. 16- bis del DL n. 34/2019 o saldo e stralcio,  art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018. Per i quali non sono stati rispettati i pagamenti previsti.
Non tutti possono beneficare dello stralcio delle cartelle, anche se a dire la verità, considerato l’orizzonte temporale di riferimento, molte di esse sono già andati in prescrizione per tutti.

Nello specifico, beneficiano dello stralcio delle cartelle previsto dal D.L. Sostegni:

  • le persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Le cartelle oggetto di stralcio nel D.
L. Sostegni

Attenzione, lo stralcio delle cartelle riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Fatti salvi i debiti espressamente esclusi. Difatti rientrano nello stralcio delle cartelle anche i debiti relativi a tributi locali per i quali gli Enti si sono affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia.

Dunque lo stralcio non riguarda soldi carichi che l’Agenzia delle entrate ha affidato all’Ex Equitalia.

Con apposito decreto del Ministero delle economia e delle finanze (MEF), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione  decreto in esame, sono definite: la modalità e le date dell’annullamento dei debiti oggetto di stralcio.

Attenzione, se per gli stessi carichi abbiano già versato qualcosa, non possiamo presentare richiesta di rimborso. Infatti, restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Dalla data di entrata in vigore del ecreto e fino alla data stabilita dal suddetto DM sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,
  • i relativi termini di prescrizione.

Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del citato DL n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

La data di affidamento all’Agente della riscossione: quando un carico si considera affidato?

In base a quanto visto finora sono oggetto di stralcio, i carichi affidati all’Ex Equitalia del 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

In quale momento un carico si considera affidato all’agente della riscossione? 

Ebbene, per rispondere a tale quesito possiamo richiamare quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 2/E 2017.

Documento di prassi che riguardava la prima rottamazione delle cartelle, ex D.L. 193/2016.

In tale sede è stato chiarito che l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” ossia usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore.
Per carichi iscritti a ruolo la data di consegna è determinata ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 321 del 1999.

Dunque,

  • per i ruoli trasmessi all’ex Equitalia fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese;
  • per i ruoli trasmessi ad Equitalia fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo.

Difatti, rientrano nell’ambito applicativo nell’ambito applicativo dell’art. 4 del D.L. Sostegni, anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2011. Nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2010. Ossia anche nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2010, in base a quanto stabilito dal citato D.M. n. 321 del 1999.

Carichi esclusi dallo stralcio delle cartelle del D.L. Sostegni

Lo stralcio delle cartelle del D.L. Sostegni, non riguarda:

  • i debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16 , lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;
  • le risorse proprie tradizionali UE;
  • l’Iva all’importazione.

Sul primo punto, non rientrano nel saldo e stralcio: i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:  le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.