Pagamenti tracciabili e comunicazioni per il controllo del credito d’imposta spettante: l’Agenzia delle Entrate conferma l’invio cumulativo entro il 20 novembre.

Visto che i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 sono stati mesi in cui si hanno avuto non poche difficoltà operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati, il Fisco ha confermato la trasmissione di una comunicazione cumulativa.

Commissioni pagamenti tracciabili: il quesito posto al Fisco

Con la risposta n. 503 del 27 ottobre 2020 il Fisco ha fornito utili chiarimenti per gli operatori finanziari che trasmettono i dati per il controllo del credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici.

In considerazione delle difficoltà tecnico-operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati richiesti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile effettuare un’unica trasmissione entro il prossimo 20 novembre mediante invio cumulativo.

I dati sono relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020.

Il quesito è posto da un soggetto obbligato a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che utilizzano strumenti di pagamento elettronici tracciabili nell’ambito delle transazioni commerciali con i consumatori finali.

Considerando che la prima comunicazione scadeva il 20 agosto 2020, adesso il soggetto istante

“si trova costretta ad un adempimento tardivo con un ritardo non superiore ai novanta giorni”

e chiede al Fisco quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale ritardo nella trasmissione dei dati.

Commissioni pagamenti tracciabili: sì alla comunicazione cumulativa

L’Agenzia delle Entrate nel rispondere al soggetto istante richiama la normativa dettata dall’articolo 22 del Dl n. 124/2019.

Tale fonte normativa individua i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento comunicano agli esercenti attività d’impresa, arte e professione le informazioni utili a determinare il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate nel mese di riferimento.

Ricordiamo che le commissioni che generano il credito d’imposta sono quelle relative ai pagamenti

“effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri sistemi di pagamento elettronici tracciabili offerti da:

  1. a) Prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
  2. b) Prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a) in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte di soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti”.

Il provvedimento sottolinea che la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso di omessa comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate, sia nel caso di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, scatta la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Il Fisco ritiene che, tenuto conto che da più parti sono state lamentate delle difficoltà tecnico-operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati dei mesi di luglio, agosto e settembre, sia consentito eseguire una comunicazione cumulativa con i dati del mese di ottobre entro il 20 novembre 2020.