Bonus facciate al 90% anche nel 2022, invece che al 60%, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 risulti pagato il 10% della fattura emessa dall’impresa per i lavori eseguiti. Ecco la condizione fondamentale che l’Agenzia delle Entrate richiede affinché si possa applicare lo sgravio fiscale nella maggiore misura prevista.

Spieghiamoci meglio.

Il bonus facciate nel 2020 e 2021

Il bonus facciate si sostanzia in una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di spese sostenute per il rifacimento (compresa la sola tinteggiatura) della facciata esterna (visibile) dell’unità immobiliare.

Spetta solo laddove l’immobile oggetto dei lavori sia ubicato in zona A e B del comune o in zone a queste equipollenti.

Per le spese 2020 e 2021 la detrazione è pari al 90% dell’onere. E’ ammesso optare per sconto in fattura o cessione del credito. Ciò significa che, ad esempio, a fronte di una spesa di 10.000 euro, laddove si opti per lo sconto in fattura, l’importo da corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori è solo di 1.000 euro, ossia il 10% di 10.000 euro.

La manovra di bilancio 2022 ha prorogato il beneficio anche alle spese del 2022. Tuttavia, ha ridotto dal 90% al 60% la percentuale di detrazione. Confermata la possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito.

Come mantenere il 90%

Supponiamo, che il sig. Rossi abbia eseguito nel 2021, sulla propria casa, lavori ammessi al bonus facciate. La spesa sostenuta ammonta a 20.000 euro. Se queste spese fossero pagate nel 2022 la detrazione ammonterebbe al 60% (quindi, 12.000 euro).

Supponiamo che il sig. Rossi intenda optare per lo sconto in fattura e che la ditta glielo conceda. In questo caso, laddove il sig. Rossi, entro il 31 dicembre 2021 abbia pagato il 10% della fattura, quindi 2.000 euro, sarà riuscito a godere del bonus 90% e non 60%.

Ricordiamo altresì che l’opzione di sconto deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022 e che per le comunicazioni da inviarsi dopo il 12 novembre 2021 a fronte di spese per le quali non risulta, a questa data, ancora perfezionato l’accordo di sconto, bisogna anche acquisire visto di conformità e asseverazione congruità prezzi (decreto Antifrode).

Potrebbero anche interessarti: