Con le modifiche al bonus facciata da parte della legge di bilancio 2022, si riduce di netto la differenza con il bonus ristrutturazione per gli stessi lavori in merito alla percentuale di detrazione prevista.

Ricordiamo, in premessa che chi non può beneficiare del bonus facciata in quanto l’immobile oggetto dei lavori si trova in zone “escluse”, può sempre ripiegare sul bonus ristrutturazione.

Il bonus facciata

Il bonus facciata si sostanzia in una detrazione fiscale riconosciuta a fronte di spese sostenute per il rifacimento (compresa la sola tinteggiatura) della facciata esterna (visibile) dell’unità immobiliare.

Spetta solo laddove l’immobile oggetto dei lavori sia ubicato in zona A e B del comune o in zone a queste equipollenti.

Per le spese 2020 e 2021 la detrazione è pari al 90% dell’onere. La manovra di bilancio 2022 ha prorogato il beneficio anche alle spese del 2022 ma ne ha ridotto al 60% la percentuale di sgravio fiscale. Il beneficio si gode in 10 quote annuali di pari importo.

E’ ammesso optare, per lo sconto in fattura o cessione del credito. Tale possibilità è prevista sia per spese 2020 e 2021 sia per quelle del 2022. Tuttavia:

  • dal 12 novembre 2021 il legislatore ha introdotto, laddove si optasse per sconto o cessione, obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi. Questo obbligo sussiste anche se trattasi di lavori in edilizia libera ed indipendentemente dall’importo complessivo dei lavori stessi.

Il bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione, invece, si concretizza in una detrazione fiscale del 50% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) per interventi edilizi effettuatati sull’unità abitativa. Tra questi rientrano anche intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori (quindi, lavori rientranti pure nel bonus facciata). Non sono previsti vincoli in merito alla zona di ubicazione dell’immobile.

Anche il bonus ristrutturazione 50% è prorogato dalla legge di bilancio 2022 che lo prolunga fino alle spese del 2024 (incluso).

Ammessa la possibilità di optare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, per sconto in fattura o cessione del credito. Tuttavia:

  • dal 12 novembre 2021 il legislatore ha introdotto, laddove si optasse per sconto o cessione, di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi. Questo obbligo non sussiste se trattasi di lavori in edilizia libera e nell’ipotesi di lavori di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

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