Come andare in pensione a 58 anni? Il nostro ordinamento prevede la possibilità di lasciare il lavoro con largo anticipo rispetto ai requisiti di vecchiaia, ma solo pochi lavoratori possono approfittarne.

Nello specifico, la possibilità di andare in pensione a 58 anni è riservata al personale militare e appartenente alle forze dell’ordine. Ma anche a tutte le lavoratrici dipendenti o autonome.

La pensione di anzianità dei militari

Anche nel 2022 il personale militare e delle forze di polizia può andare in pensione a 58 anni.

La riforma Fornero non ha modificato i requisiti previsti per le pensioni di anzianità che restano attualmente in vigore.

Il sistema pensionistico delle Forze Armate è diverso da quello della generalità dei lavoratori. I militari possono cessare anticipatamente dal servizio e andare in pensione all’età di 58 anni con una anzianità contributiva di almeno 35.

In alternativa vi possono andare anche indipendentemente dall’età anagrafica, ma con almeno 41 anni di contributi versati. Il che, in ogni caso, significherebbe per chi ha iniziato a prestare servizio a 18 anni, uscire a 58-59 anni di età

In entrambi i casi la decorrenza della pensione scatta dopo 12 mesi dalla domanda e contestuale maturazione dei requisiti (finestra mobile).

Uscita a partire da 58 anni per le donne

A parte i militari, possono lasciare il lavoro anticipatamente nel 2022 anche le lavoratrici. Opzione Donna prevede infatti l’accesso alla pensione a 58 anni a patto che sia maturata una anzianità contributiva minima di 35 anni.

L’uscita dal lavoro a 58 anni spetta esclusivamente alle donne che lavorano alle dipendenze di privati o della pubblica amministrazione. Anche in questo caso, come per il personale militare, la finestra mobile è di 12 mesi. Quindi si tratta di tempi di attesa abbastanza lunghi.

Per le lavoratrici autonome, che però possono andare in pensione a 59 anni, i tempi di attesa sono addirittura di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Attenzione, però, ai contributi validi per la pensione. La legge non ammette che siano computabili a calcolo i periodi di aspettativa, malattia e disoccupazione.