L’impresa armatoriale è legata ai marittimi imbarcati sulle navi iscritte nelle matricole e nei Registri nazionali. Si occupa dell’attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi destinati alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi. Rientrano in questa categoria anche le navi adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

L’INPS, previo parere del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con messaggio n. 3065/2021 chiarisce che anche le imprese armatoriali possono fruire della decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2021.

Possono beneficiarne in attesa che diventi operativo l’esonero contributivo totale previsto dall’art. 88 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020.

Le imprese armatoriali sono ammesse al beneficio della decontribuzione sud in presenza di specifici requisiti.

Vediamo quando possono accedere allo sconto del 30% sui contributi.

Impresa armatoriale: l’INPS autorizza l’esonero contributivo alternativo

Per essere operativo, lo sgravio attende un decreto interministeriale Lavoro-Economia-Infrastrutture che ancora non è stato pubblicato. Onde evitare che le imprese cui spetta il beneficio dell’esonero contributivo totale paghino la contribuzione piena, l’INPS ha autorizzato la fruizione della decontribuzione sud (prevista dall’art. 27 del dl n. 104/2020) fino al 31 dicembre 2021. L’autorizzazione da parte dell’INPS arriva dopo l’acquisizione del parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In precedenza, con messaggio n. 72/2021 l’INPS indicava il beneficio della decontribuzione Sud come alternativo all’esonero totale relativo ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle imprese armatoriali.

Sconto del 30% sui contributi con la decontribuzione Sud

Con il recente messaggio INPS le imprese armatoriali possono accedere alla fruizione dello sconto del 30% sui contributi previdenziali dovuti dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 (ad eccezione dei premi e dei contributi INAIL).

Naturalmente, quando sarà operativo l’esonero totale contributivo (ai sensi dell’art. 88 del dl n. 104/2020) i contributi versati dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 saranno oggetto di compensazione.

Restano inalterate le condizioni indicate nel precedente messaggio INPS n. 72/2021.

L’esonero spetta ai lavoratori marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi di Abruzzo, Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.

Per gli anni dal 2022 al 2029, l’INPS comunicherà le istruzioni operative con un messaggio successivo. E’ in attesa dell’esito della proroga per l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.