Cessione del credito con novità anche per chi acquista i bonus. Oltre a bloccare la cessione del credito e lo sconto in fattura, il DL 11/2023, ha rivisto, questa volta in meglio,  la responsabilità di coloro i quali, decidono di acquistare i crediti edilizi, dunque banche, assicurazioni, altri intermediari. Per tali soggetti ci saranno meno responsabilità , laddove in seguito ai controlli del Fisco o della Guardia di Finanza dovessero venire fuori delle irregolarità. Salvo dolo o colpa grave.

Sulla cessione del credito, a oggi la strada maggiormente percorribile per sbloccare i crediti incagliati sembrerebbe quella degli F24 delle banche.

Detto ciò, soffermiamoci sulla responsabilità dei cessionari e sui documenti necessari per beneficiare della responsabilità limitata.

La responsabilità di chi acquista il credito edilizio. Novità

Il citato decreto n°11/2023, ha segnato la fine delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Troppo onerose per i conti pubblici. Il Governo Meloni sta andando per la propria strada che, nei fatti, è del tutto diversa da quella tracciata in sede di campagna elettorale: via il reddito di cittadinanza, lo sconto sulle accise e ora addio al superbonus e a tutti gli altri bonus edilizi; bonus fiscali che potranno essere sfruttati solo come detrazione da indicare in dichiarazione dei redditi. Con buona pace per chi non ha Irpef da pagare che dovrà rinunciare a ristrutturare la propria casa con il bonus fiscali.

Oltre allo stop alla cessione del credito, il citato decreto alleggerisce la responsabilità di coloro i quali acquistano i bonus edilizi, i c.d. cessionari: banche, assicurazioni, altri intermediari nonchè correntisti ossia professionisti e imprese che hanno acquistato crediti dalla propria banca. La convenienza c’è.

Detto ciò, per i cessionari:

  • è escluso il concorso nella violazione, la responsabilità in solido, se sono in possesso della documentazione utile a dimostrare l’effettiva esecuzione dei lavori;
  • anche in assenza di documentazione, non scatta in automatico la responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, se dimostrano con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

Detto ciò, quali sono i documenti che permettono al cessionario di non essere considerato responsabile dell’irregolarità del credito acquistato?

Ebbene, l’art.

1 del decreto n° 11/2023, individua nello specifico la documentazione da possedere per intercettare il concorso nella violazione.

Cessione del credito, novità responsabilità limitata per i cessionari. Quali documenti servono?

E’ esclusa la responsabilità dei cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e’ dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonche’ documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruita’ delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici.

Ulteriore documentazione

Oltre alla documentazione appena elencata, il cessionario dovrà essere in possesso di:

  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o piu’ dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  • visto di conformita’ dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Servirà anche un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (obblighi antiriciclaggio).